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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23557/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione della deliberazione assembleare del 2 maggio 2012 con cui Salini Costruttori s.p.a. aveva disposto l'assegnazione gratuita, ai soci e proporzionalmente alle rispettive partecipazioni, delle azioni proprie. Questioni principali: se le azioni proprie debbano essere computate ai fini del calcolo dei quorum assembleari (art. 2357-ter, comma 2 c.c.), se il presidente dell'assemblea potesse escludere i voti della minoranza per presunto conflitto di interessi (artt. 2371, 2373 c.c.), e la responsabilità degli amministratori per non aver impedito e per aver dato esecuzione a una delibera ritenuta illegittima (artt. 2395 e 2377 c.c.). I ricorrenti hanno inoltre sollevato questioni di compatibilità con il diritto UE, di illegittimità costituzionale e di eccesso di potere del legislatore delegato.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto il ricorso. Ha confermato che, nelle società chiuse (non quotate), ai sensi dell'art. 2357-ter, comma 2 c.c., le azioni proprie hanno il diritto di voto sospeso ma sono comunque computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea; ha ritenuto infondati i rilievi di contrasto con il diritto UE e con la Costituzione e non ha accolto la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Ha altresì confermato la decisione di merito secondo cui non sussisteva un conflitto di interessi rilevante a carico dei soci di minoranza e che il presidente dell'assemblea non aveva titolo ad escludere i loro voti. La Corte ha inoltre ritenuto legittima la statuizione di responsabilità degli amministratori per aver eseguito una delibera ritenuta palesemente pretestuosa e in contrasto con provvedimenti del Tribunale, e ha validato la condanna generica al risarcimento del danno. Sono state liquidate le spese di giudizio in favore dei controricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 2357-ter c.c.

    il diritto di voto delle azioni proprie è sospeso, ma dette azioni sono "computate ai fini del calcolo delle maggioranze e delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell'assemblea"

    Nelle società non quotate (chiuse) le azioni proprie, pur con voto sospeso, sono sempre computate per il calcolo di quorum costitutivi e deliberativi; la novella del 2010 ha reso il criterio indipendente dal fatto che il quorum si calcoli sull'intero capitale sociale o sul capitale rappresentato in assemblea.

  • art. 2368 c.c., comma 3

    Per le società che ricorrono al mercato dei capitali (quotate) si applica regola diversa: le azioni proprie non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza (eccezione rispetto alle società chiuse).

  • art. 2371 c.c.

    Attribuisce al presidente dell'assemblea la funzione di accertare i risultati delle votazioni, ma non legittima l'esclusione automatica dei voti per conflitto di interessi senza riferimento a criteri di illegittimità oggettiva.

  • art. 2373 c.c.

    L'annullamento per conflitto di interessi richiede che la deliberazione sia diretta a soddisfare interessi extrasociali in danno della società; mera contrapposizione tra soci sulla proposta non configura automaticamente conflitto rilevante.

  • art. 2395 c.c.

    Consente l'azione di responsabilità degli amministratori verso la società (e verso i terzi nei casi previsti) per atti compiuti con dolo o colpa; nel caso la Corte ha ritenuto che l'esecuzione di una delibera palesemente pretestuosa e in contrasto con provvedimenti giudiziari potesse integrare responsabilità.

  • art. 2377 c.c.

    Regola la responsabilità degli amministratori; la sentenza ha confermato che gli amministratori possono essere ritenuti responsabili se consapevolmente danno esecuzione a delibere illegittime o pretestuose.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato in relazione all'ultrapetizione; la Corte ha ritenuto inammissibile il motivo perché non adeguatamente documentato e perché la domanda di condanna generica risultava proposta e non tempestivamente contestata in primo grado.

  • art. 278 c.p.c.

    Richiama il criterio della potenziale idoneità del fatto a creare danno; la valutazione della potenzialità è devoluta al giudice di merito e non sindacabile in cassazione.

  • Direttiva UE 2017/1132 (art. 63.1 lett. a) e art. 83)

    La direttiva stabilisce che il voto delle azioni proprie è sospeso ma non prescrive il modo in cui debbano essere computate ai fini dei quorum assembleari; la Corte ha ritenuto compatibile l'interpretazione italiana che computa le azioni proprie nelle società chiuse.

Massime di principio

  • Nelle società non quotate (chiuse) le azioni proprie, pur non esercitando diritto di voto, devono comunque essere conteggiate nella base su cui si calcolano maggioranze e quote richieste per le deliberazioni (art. 2357-ter, comma 2 c.c.).
  • La diversa disciplina per le società quotate (in cui le azioni proprie non sono computate) è giustificata dalla diversa struttura dell'azionariato e dalla possibilità per il legislatore di deroga ragionevole tra tipologie societarie.
  • Per far valere un conflitto di interessi ai sensi di art. 2373 c.c. è necessario dimostrare un interesse extrasociale concreto e prevalente; il dissenso politico o strategico di soci di minoranza non è di per sé conflitto rilevante.
  • Il presidente dell'assemblea non ha potere discrezionale di esclusione dei voti per conflitto senza adeguata piattaforma fattuale e giuridica: eventuali esclusioni devono fondarsi su elementi chiari e non su mere valutazioni politiche.
  • Gli amministratori possono essere ritenuti responsabili se, pur essendo a conoscenza di provvedimenti giudiziari o della palese illegittimità di una delibera, eseguono atti che danno corso a quella delibera; la valutazione della colpa o dolo è rimessa al giudice di merito.
  • Le questioni di compatibilità con il diritto UE richiedono un effettivo dubbio interpretativo: quando l'applicazione del diritto unionale è manifesta, non è necessario il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
  • La legge nuova che disciplina i quorum assembleari si applica ai fatti e alle situazioni future alla sua entrata in vigore; non costituisce automaticamente retroattività vietata se non altera effetti già consolidati di fatti passati.

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