Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23607/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La società contribuente aveva chiesto l'ottemperanza a seguito della sentenza della CTP di Palermo che aveva annullato una cartella di pagamento per vizio di notifica. La CTR aveva invece ordinato a Riscossione Sicilia di rimborsare somme versate dalla contribuente, ritenendo applicabile l'art. 68, co. 2, D.Lgs. 546/1992. Riscossione Sicilia impugnava in cassazione sostenendo che il giudice dell'ottemperanza aveva travalicato i limiti del giudicato (ultrapetizione), ordinando un rimborso non previsto dalla sentenza di primo grado che si era limitata ad annullare la cartella per vizi di notifica e non ad accertare l'eccedenza di tributo o la debenza del tributo sottostante; inoltre contestava la errata applicazione dell'art. 68, co. 2, poiché tale norma presuppone che la sentenza abbia accertato l'eccesso di tributo e che, prima dell'azione giudiziaria, sia esperita la procedura amministrativa di rimborso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Riscossione Sicilia. Ha ritenuto fondati entrambi i motivi: (i) il giudizio di ottemperanza è inammissibile quando la sentenza impugnata si limita ad annullare l'atto (cartella) per vizi di notifica e non contiene specifiche prescrizioni esecutive o statuizioni sul rimborso; il giudice dell'ottemperanza non può attribuire nuovi diritti o ordinare rimborsi non previsti dal giudicato (ultrapetizione); (ii) l'art. 68, co. 2, D.Lgs. 546/1992 disciplina il rimborso d'ufficio di tributi corrisposti in eccedenza ed opera solo se la sentenza ha accertato l'eccedenza; inoltre il rimborso amministrativo deve essere sollecitato prima di agire giudizialmente. Pertanto la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso per ottemperanza. Non sono state disposte ulteriori statuizioni sulle spese.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, co. 2

    rimborso d'ufficio del tributo corrisposto in eccedenza entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza che ha accolto il ricorso

    La Corte interpreta la norma nel senso che il rimborso d'ufficio opera solo quando la sentenza ha accertato l'eccesso di tributo (pagamento indebito); non può essere invocata per ottenere rimborsi quando la sentenza si limita all'annullamento della cartella per vizi di notifica senza accertare l'indebito.

  • D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 70

    Regola il giudizio di ottemperanza: tale giudizio è ammesso per accertare l'inottemperanza e rendere effettivo il contenuto di una sentenza esecutiva; ha carattere 'chiuso' e non può attribuire nuovi diritti non riconosciuti nel giudicato.

  • Codice di procedura civile, art. 360, nn. 2, 3 e 4

    Fondamenti di doglianza in cassazione: errori di diritto, violazione di norme di legge e travalicamento dei limiti del giudicato sono stati invocati come motivi di cassazione; la Corte ha ritenuto fondati i motivi relativi a travalicamento (ultrapetizione) e alla falsa applicazione delle norme sul rimborso.

  • D.Lgs. n. 156 del 2015 (modifiche all'art. 68 D.Lgs. 546/1992)

    Richiamato come elemento di contesto: le modifiche normative non alterano il principio che il rimborso ex art. 68 presuppone la sentenza che accerti l'indebito e la procedura amministrativa preventiva per ottenere il rimborso.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 70 D.Lgs. 546/1992 è ammissibile solo se la sentenza da eseguire contiene prescrizioni specifiche ed esecutive: non è utilizzabile per trasformare una sentenza meramente annullatoria (es. per vizio di notifica) in un ordine di rimborso.
  • Non è consentito al giudice dell'ottemperanza di attribuire alle parti nuovi diritti o obblighi non riconosciuti dalla sentenza oggetto di esecuzione (divieto di ultrapetizione).
  • L'art. 68, co. 2, D.Lgs. 546/1992 riconosce un obbligo di rimborso 'ex lege' per tributi pagati in eccedenza, ma solo quando la sentenza passata in giudicato ha effettivamente accertato l'eccesso/indebito; se la sentenza non accerta l'indebito non si può fondare su tale norma una domanda di rimborso tramite ottemperanza.
  • Prima di adire il giudice per mancato rimborso ai sensi di art. 68, il contribuente dovrebbe esperire i rimedi amministrativi: l'azione giudiziaria diretta per ottenere il rimborso può essere preclusa senza il previo esperimento della procedura amministrativa, salvo diverso disposto legislativo.
  • Nel contenzioso tributario va valutato con attenzione l'oggetto e i limiti del giudicato: le pronunce che annullano atti per profili formali (notifica) sono 'autoesecutive' e non sempre giustificano una successiva esecuzione o rimborso mediante giudizio di ottemperanza.
  • Se si cercano rimborsi per somme versate spontaneamente durante il processo, occorre verificare se la sentenza ha rideterminato il quantum o ha accertato pagamento indebito; in assenza di ciò, la via dell'ottemperanza non è percorribile.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.