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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 23628/2024 del 03/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rimborso delle ritenute del 5% operate su dividendi distribuiti da Vernay Italia S.r.l. alla controllante olandese per gli anni 2013-2016, in forza dell'art. 27-bis d.P.R. n.600/1973 (regime madre-figlia). L'Agenzia aveva negato il rimborso ritenendo che la ricorrente non fosse "beneficiario effettivo" dei dividendi (mancanza di prova del flusso di denaro, soggezione e pagamento di imposte nei Paesi Bassi) e ritenendo possibile l'applicazione della clausola antiabuso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso (violazione e falsa applicazione delle norme comunitarie e nazionali e vizio di motivazione), ritenendo errata la valutazione della CTR che aveva escluso la qualifica di beneficiario effettivo solo perché una parte dei dividendi era stata recuperata mediante compensazioni/cessioni di credito e perché mancava prova della soggezione e del pagamento delle imposte nei Paesi Bassi. La Cassazione ha richiamato i tre test (substantive business activity, dominion, business purpose) da utilizzare per valutare la qualità di beneficiario effettivo e ha censurato la motivazione generica del giudice d'appello. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme ai principi indicati e per la revisione delle spese del giudizio.

Norme richiamate

  • Direttiva 2011/96/UE (madre-figlia)

    La Corte la legge alla luce della giurisprudenza UE; l'accesso ai benefici richiede verifica della qualifica di "beneficiario effettivo" secondo i tre test consolidati dalla giurisprudenza.

  • art. 27-bis d.P.R. n.600/1973

    La direttiva (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio 2015, è attuata dall'ordinamento nazionale mediante l'applicazione dell'art. 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212

    La norma nazionale contiene la clausola antiabuso; tuttavia il disconoscimento dell'esenzione per abuso richiede accertamento concreto e motivato. L'art.27-bis va interpretato secondo i principi della Corte di giustizia UE e applicando i tre test per il beneficiario effettivo.

  • Direttiva 2015/121/UE

    Modifica il quadro antiabuso della disciplina madre-figlia; il recepimento nazionale collega la direttiva all'applicazione dell'art.10-bis della legge n.212/2000.

  • art. 10-bis legge 27 luglio 2000, n.212 (disciplina abuso del diritto)

    Individua il criterio generale antiabuso nell'ordinamento nazionale che può legittimare il rifiuto dell'esenzione se ricorre un abuso, ma la sua applicazione richiede valutazioni fattuali e giuridiche specifiche e motivate.

  • Corte di Giustizia UE, sentenze riunite C-116/16 e C-117/16 (cd. sentenze danesi)

    Chiariscono che la mancanza di qualità di beneficiario effettivo è elemento indicativo di una pratica elusiva; richiedono un'analisi sostanziale (substance over form) e hanno ispirato i tre test applicabili (substantive business activity, dominion, business purpose).

Massime di principio

  • Per ottenere l'esenzione sui dividendi (regime madre-figlia) il soggetto richiedente deve essere valutato come "beneficiario effettivo" applicando tre test distinti: substantive business activity (attività effettiva), dominion test (capacità di disporre dei flussi, right to use and enjoy) e business purpose test (assenza di finalità elusiva).
  • Il pagamento dei dividendi non deve necessariamente avvenire in denaro: forme alternative (compensazione, cessione del credito, ecc.) non escludono di per sé la qualità di beneficiario effettivo se la società percipiente ha effettivo potere di usare e godere delle somme ricevute.
  • La clausola antiabuso nazionale (art.10-bis/collegamento con art.27-bis) può giustificare il diniego dell'esenzione solo dopo un accertamento concreto e motivato che dimostri una struttura artificiosa o finalità elusiva, non in via meramente apodittica.
  • Il contribuente deve produrre documentazione probatoria (bilanci, evidenze di pagamenti fiscali nello stato di residenza, attestazioni dell'autorità fiscale estera, ecc.) e il giudice deve esaminare e motivare puntualmente tali elementi; una motivazione generica o puramente assertiva è insufficiente e può determinare cassazione con rinvio.
  • In sede di giudizio tributario si richiede un'analisi sostanziale dei flussi e delle finalità economiche del gruppo: elementi cronologici, presenza di attività effettiva nel Paese di residenza, storicità del gruppo e la destinazione effettiva dei dividendi sono fattori rilevanti per escludere l'abuso.

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