Ordinanza n. 477/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Sicilia che aveva respinto il ricorso contro il diniego di permesso di costruire in sanatoria del 3 aprile 2019
Esito
La controversia
L’appellante ha impugnato la sentenza del TAR Sicilia, deducendo l’erroneità del rigetto del primo motivo di ricorso e l’illegittimità del diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo a un immobile situato entro 150 metri dalla linea di battigia, realizzato dopo l’entrata in vigore della l.r. n. 78/1976 e prima dell’abrogazione dell’art. 18, comma 1, della medesima legge regionale. Sono state dedotte la violazione e falsa applicazione dell’art. 23, comma 10, della l.r. n. 37/1985, dell’art. 15, comma 1, lett. a), e dell’art. 18, comma 1, della l.r. n. 78/1976, nonché dell’art. 2, comma 3, della l.r. n. 15/1991. È stato inoltre dedotto eccesso di potere per carenza di motivazione sull’inapplicabilità dell’art. 27 delle norme di attuazione del piano comprensoriale n. 6, difetto di istruttoria, illogicità e ingiustizia manifesta. In via pregiudiziale è stata prospettata una questione di legittimità costituzionale delle disposizioni regionali richiamate, in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. In via istruttoria è stata chiesta l’acquisizione delle concessioni edilizie rilasciate dal Comune, tra l’entrata in vigore della l.r. n. 78/1976 e quella della l.r. n. 15/1991, nella fascia compresa tra 100 e 150 metri dalla battigia, oppure una verificazione o una CTU.
La decisione
Il CGARS non ha definito il merito dell’appello né deciso la questione di legittimità costituzionale. Ha ritenuto necessario integrare il compendio probatorio e, ai sensi dell’art. 64, comma 3, c.p.a., ha disposto che l’Ufficio tecnico del Comune di Sciacca depositi, entro 180 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, una relazione documentata sui titoli eventualmente rilasciati nel periodo compreso tra l’entrata in vigore della l.r. n. 78/1976 e quella della l.r. n. 15/1991, nella fascia tra 100 e 150 metri dalla linea di battigia. La relazione dovrà indicare anche come l’ufficio abbia trattato nella prassi amministrativa l’edificazione in tale fascia, comprese le eventuali concessioni rilasciate in sanatoria. Il Collegio ha precisato che si tratta di richiesta di chiarimenti ai sensi degli artt. 64, comma 3, e 65, comma 3, c.p.a., non di verificazione, sicché resta integro il potere dell’appellante di confutare il materiale istruttorio. La prosecuzione della trattazione è stata rinviata a pubblica udienza da individuarsi con successivo decreto presidenziale.
Norme richiamate
art. 23, comma 10, l.r. n. 37/1985
Disposizione invocata dall’appellante quale parametro per contestare il diniego di permesso di costruire in sanatoria; il provvedimento non ne definisce ancora l’interpretazione decisiva.
art. 15, comma 1, lett. a), l.r. n. 78/1976
Disposizione regionale invocata dall’appellante in relazione alla disciplina dell’edificazione nella fascia costiera; il merito della censura resta da decidere.
art. 18, comma 1, l.r. n. 78/1976
Disposizione regionale rilevante perché l’immobile è stato realizzato prima della sua abrogazione; l’ordinanza dispone l’acquisizione di elementi sulla prassi amministrativa nel periodo di vigenza.
art. 2, comma 3, l.r. n. 15/1991
Disposizione regionale richiamata quale parametro di legittimità del diniego; il giudice non ne ha ancora definito l’applicazione.
art. 27 delle norme di attuazione del p.c. n. 6, approvato con d.p.r.s. n. 7/a del 13 gennaio 1973
Norma della cui applicabilità l’appellante lamenta la mancata o insufficiente motivazione; la questione è ancora oggetto di istruttoria.
Consente al giudice di disporre l’acquisizione di elementi necessari alla decisione; è stato posto a fondamento dell’ordine rivolto all’ufficio tecnico comunale.
Richiamato quale base, insieme all’art. 64, comma 3, c.p.a., per la richiesta di chiarimenti e documentazione all’amministrazione.
Richiamato nell’ordinanza tra le disposizioni processuali applicabili; non è oggetto di specifica applicazione motivata nel testo.
Richiamato nell’ordinanza tra le disposizioni processuali applicabili; non è oggetto di specifica applicazione motivata nel testo.
art. 3 Cost.
Parametro costituzionale indicato dall’appellante per la questione di legittimità costituzionale prospettata, non esaminata in questa fase.
art. 97 Cost.
Parametro costituzionale indicato dall’appellante per la questione di legittimità costituzionale prospettata, non esaminata in questa fase.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità della parte appellante a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
Massime di principio
- Quando il giudice amministrativo ritiene insufficienti gli elementi acquisiti per decidere il merito, può disporre, ai sensi dell’art. 64, comma 3, c.p.a., l’integrazione del compendio probatorio mediante una relazione documentata dell’amministrazione sui fatti e sulla prassi amministrativa rilevanti.
- La richiesta di chiarimenti all’amministrazione ai sensi degli artt. 64, comma 3, e 65, comma 3, c.p.a. non equivale a una verificazione: l’amministrazione fornisce elementi istruttori, ma il materiale acquisito resta soggetto alla confutazione delle parti e alla valutazione del giudice.
- In una controversia sulla legittimità del diniego di sanatoria edilizia relativo a un immobile collocato nella fascia costiera, può essere rilevante acquisire documentazione sui titoli edilizi e sulle sanatorie rilasciati dall’amministrazione, nella medesima fascia e nel periodo normativo pertinente, per ricostruire il regime applicato e la prassi amministrativa.
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