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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4612/2022 del 09/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione del provvedimento che ha confermato il sequestro di somme per €89.604,76 ritenute profitto del reato di cui all'art. 316-ter. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge per presunta errata interpretazione delle legge n.208/2015 e n.232/2016 sul "bonus cultura", sostenendo che le vendite contestate (biglietti per spettacoli dal vivo quali Halloween party e Capodanno RDS Stadium) rientravano tra i servizi ammessi (anche in virtù del codice SIAE 60) e che la quota del bonus era solo circa il 10% del fatturato. Ha altresì lamentato omissione di valutazione di documenti probatori (iscrizione al portale 18App, e-mail e convenzioni, corrispondenza con il Ministero, condizioni d'uso, permessi SIAE, fatture, documentazione contabile) che, a suo dire, comprovavano la legittimità delle operazioni.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il vizio prospettato come "violazione di legge" non rientrasse nei limiti consentiti per il ricorso ex art. 325 c.p.p., trattandosi di valutazioni di merito e di motivazione logica esaurientemente svolta dal Tribunale del riesame. Il Tribunale aveva motivato che l'attività concreta comprendeva beni e servizi estranei alle finalità del bonus (ingressi in discoteca con consumazione, parchi, pacchetti vacanze, SPA), che la società aveva ottenuto rimborsi per complessivi €84.833,06 (2018) e €4.665,05 (2019) e che dalle indagini erano emerse irregolarità negli acquisti (fatturazioni a soggetti diversi, utilizzo cumulativo di più bonus). È stato inoltre rilevato che il regolamento 2020 che esclude gli eventi da ballo non ha introdotto una novità sostanziale rispetto alla finalità originaria del bonus. Conseguentemente il ricorso è stato respinto; il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di €3.000 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 316-ter c.p.

    La somma sequestrata è stata ritenuta profitto del reato richiamato; la Corte si limita a registrare l'ipotesi del reato oggetto di accertamento nel riesame

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8 (convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 176)

    Ha disciplinato le forme di trattazione del ricorso durante il periodo emergenziale; la trattazione del ricorso è avvenuta secondo tali forme

  • art. 325 c.p.p., comma 1

    Stabilisce i limiti del ricorso per cassazione avverso misure cautelari reali; la Corte ricorda che per tale strada è consentita la censura per violazione di legge intesa come mancanza o apparenza di motivazione

  • art. 606 c.p.p., lett. e)

    La Corte richiama che le censure fondate su illogicità manifesta o contraddittorietà della motivazione attengono all'art. 606 c.p.p., lett. e) e non sono soggette al rimedio previsto dall'art. 325 c.p.p.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione alla condanna alle spese e alla liquidazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende

  • legge n.208/2015 e legge n.232/2016 (discipline relative al "bonus cultura")

    Al centro della disputa ermeneutica: la Corte ritiene che la finalità del bonus sia l'acquisto di beni e servizi di valore culturale e che l'attività contestata includesse elementi estranei a tale finalità

  • regolamento applicativo 2020 (esclusione eventi da ballo)

    La Corte ha ritenuto che la specificazione regolamentare non alteri la volontà originaria del legislatore e serva piuttosto a chiarire eventi già esclusi dalle finalità del bonus

Massime di principio

  • Avverso misure cautelari reali il ricorso per cassazione ex art. 325 c.p.p. è ammesso solo per violazione di legge intesa come mancanza assoluta o apparente di motivazione; questioni di merito e valutazioni logiche sono invece rimediate tramite i motivi previsti dall'art. 606 c.p.p.
  • Quando l'attività commerciale comprende sia prestazioni ammissibili sia prestazioni chiaramente estranee alla finalità di un contributo pubblico, il giudice può valutare la complessiva condotta e non è tenuto a isolare singoli momenti per qualificare come lecite le operazioni.
  • Elementi quali fatturazioni a nomi diversi dagli intestatari del beneficio, uso cumulativo di più bonus per lo stesso servizio e altri comportamenti anomali rafforzano il fumus commissi delicti e giustificano il sequestro delle somme ritenute profitto.
  • La semplice esibizione di documenti e regolamenti non è di per sé sufficiente a superare la ricostruzione giudiziale quando il tribunale abbia fornito una motivazione congrua che spiega perché quelle prove non escludono la condotta illecita.
  • Chiarificazioni regolamentari successive non sempre producono effetto retroattivo sulla legittimità di comportamenti precedenti: il loro contenuto va valutato alla luce della finalità originaria della norma che eroga il beneficio.

Testo integrale

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