Cassazione Civile, Ordinanza n. 11145/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)
La controversia
La vicenda riguarda un'azione revocatoria fallimentare proposta dalla procedura di amministrazione straordinaria di una società debitrice per ottenere la dichiarazione di inefficacia di pagamenti eseguiti in favore di una società creditrice, per un importo complessivo di oltre 5,6 milioni di euro, nel periodo sospetto compreso tra il 12 febbraio 2001 e il 30 gennaio 2002. La domanda era stata rigettata in primo grado e il rigetto era stato confermato in appello, perché la corte territoriale aveva ritenuto non provata la scientia decoctionis in capo alla creditrice. La ricorrente ha censurato la sentenza d'appello con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2727 e 2729 c.c. e delle norme fallimentari applicabili, sostenendo che la corte avesse erroneamente preteso una prova diretta della conoscenza dello stato di insolvenza, invece di valorizzare il complesso degli indizi allegati (decreti ingiuntivi, precetti, esecuzioni, ipoteca, bilanci, liquidazione e avvio dei licenziamenti, centrale rischi, sospensione della produzione, notizie di stampa, circolare ai creditori, precedenti scambi epistolari e fatture per interessi moratori). Con il secondo motivo ha dedotto omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5 c.p.c., lamentando che la corte avesse ignorato documenti specificamente indicati e prodotti nei fascicoli di primo grado, reputando erroneamente non assolto l'onere di puntuale collocazione documentale nel fascicolo di parte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato che, in tema di revocatoria dei pagamenti, la scientia decoctionis del terzo può essere provata per presunzioni e deve essere valutata complessivamente, selezionando gli indizi rilevanti e apprezzandone la concordanza; ha quindi ritenuto errato l'approccio della corte d'appello, che aveva svalutato gli indizi in modo atomistico e aveva introdotto una pretesa di speciali indagini a carico del creditore non coerente con i principi consolidati. Quanto al secondo motivo, ha ritenuto formalistica la scelta di non esaminare documenti specificamente allegati e richiamati per il solo fatto che, nell'indice di fascicolo, più documenti erano stati accorpati sotto un medesimo numero. La Corte ha inoltre respinto l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di procura, richiamando il principio secondo cui, in presenza di più difensori, è sufficiente che uno solo sia abilitato e abbia sottoscritto il ricorso. Ne è seguita la cassazione con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
revocatoria ex art. 67 l.fall.
Per la revocatoria dei pagamenti rileva la prova della conoscenza dello stato di insolvenza del terzo accipiens, anche mediante presunzioni.
Richiamato in relazione alla disciplina dell'amministrazione straordinaria e alla prova della conoscenza dello stato di insolvenza.
La scientia decoctionis può essere provata tramite presunzioni semplici, ma gli indizi devono essere selezionati e valutati complessivamente per verificarne concordanza e idoneità probatoria.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
È censurabile l'omesso esame di fatti decisivi, inclusa la mancata considerazione di documenti ritualmente prodotti e specificamente richiamati.
Il giudice non può porre a base della decisione fatti non puntualmente allegati o contestati; il limite opera rispetto a fatti non introdotti correttamente nel processo.
artt. 74 e 87 disp.att. c.p.c.
Richiamati dalla ricorrente per sostenere la corretta produzione e individuazione dei documenti nel fascicolo di parte.
Richiamato nel contesto dell'accertamento dello stato di insolvenza della società debitrice.
Massime di principio
- In tema di revocatoria fallimentare dei pagamenti, la conoscenza dello stato di insolvenza del debitore da parte del terzo può essere dimostrata anche per presunzioni semplici, purché gli indizi siano valutati nel loro insieme e non isolatamente.
- Il giudice deve selezionare gli elementi indiziari potenzialmente rilevanti, verificarne la concordanza e trarne una valutazione complessiva coerente con la normale prudenza e avvedutezza dell'accipiens, rapportata alle sue concrete caratteristiche professionali e operative.
- Non è corretto pretendere dal creditore, come regola generale, speciali indagini sulle condizioni economiche del debitore prima di ricevere il pagamento; la verifica va compiuta alla luce della concreta conoscibilità dei sintomi di insolvenza.
- Le notizie di stampa e gli altri fatti esterni idonei a segnalare la crisi del debitore possono assumere rilievo indiziario, se inseriti in un quadro complessivo di elementi convergenti.
- Nel giudizio d'appello, il documento ritualmente prodotto e specificamente richiamato nei motivi o nelle difese deve essere esaminato dal giudice quando la sua considerazione sia necessaria per valutare le censure proposte; non è legittimo il diniego di esame fondato su un formalismo eccessivo nella collocazione materiale del documento nel fascicolo.
- In presenza di pluralità di difensori, ai fini dell'ammissibilità del ricorso per cassazione è sufficiente che uno solo di essi sia munito di procura speciale, sia abilitato al patrocinio davanti alla Corte e sottoscriva l'atto.
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