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Cassazione Penale, Ordinanza n. 39071/2025 del 03/12/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri. L'unico motivo deduceva vizio di motivazione in relazione all'entità della pena irrogata, lamentandone l'eccessività. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era generica e indeterminata, perché non specificava quali elementi della motivazione della sentenza impugnata sarebbero stati illogici o erronei, impedendo così il controllo di legittimità.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha osservato che la pena era stata fissata partendo dal minimo edittale e che la Corte territoriale, escluse le recidiva, aveva soltanto ridotto la pena per le attenuanti generiche a 9 mesi di reclusione anziché 8. In tale situazione, non essendo la pena significativamente lontana dal minimo edittale, non era necessaria una motivazione rafforzata, essendo sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena e agli elementi di cui all'art. 133 c.p. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 495 c.p.

    È il reato per cui era stata pronunciata la condanna confermata in appello; il testo non ne descrive oltre la struttura tipica.

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Il motivo di ricorso deve essere specifico e non generico; la mancanza di specificità rende inammissibile l'impugnazione.

  • art. 133 c.p.

    I criteri di commisurazione della pena sono implicitamente richiamati quando la pena è determinata in misura non discosta significativamente dal minimo edittale.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione contro la determinazione della pena deve essere specifico e indicare in modo puntuale gli errori di valutazione o i passaggi motivazionali censurati; una doglianza generica è inammissibile.
  • Quando la pena è commisurata partendo dal minimo edittale o comunque al di sotto della media, il giudice di merito non è tenuto a una motivazione rafforzata: è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, con implicito riferimento ai parametri dell'art. 133 c.p.
  • La motivazione sulla pena richiede un onere argomentativo più intenso solo se la sanzione si discosta in modo significativo dal minimo edittale o presenta un trattamento sanzionatorio anomalo rispetto alla cornice legale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFalsità in atto pubblico
RamiProcesso penaleReati contro la fede pubblica
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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