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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4232/2022 del 07/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Ancona che lo aveva condannato per il reato previsto dall'art. 216, co. 1, n. 1), legge fall., in qualità di amministratore di fatto della "Stemacar Europe". Le censure principali sono: (1) vizio di notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, perché notificato una sola volta al difensore via PEC nonostante il rifiuto dello stesso di ricevere atti ex art. 157, co. 8-bis c.p.p.; (2) erronea qualificazione del Gazzella come amministratore di fatto anziché mero socio occulto e carenza di prova della condotta distrattiva (incluso l'allegato versamento di €100.000 a favore della società); (3) errata applicazione della recidiva qualificata e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; (4) illegittima revoca della sospensione condizionale della pena in ragione del presunto vincolo di continuazione con precedenti condanne; inoltre si contesta la durata (10 anni) delle pene accessorie "fallimentari".

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per la gran parte delle doglianze, ritenendole generiche o manifestamente infondate: ha confermato la validità della notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, co. 4, c.p.p. (anche se effettuata in unica PEC) e ha ritenuto insindacabili in sede di legittimità le valutazioni di merito sulla qualità di amministratore di fatto, sulla recidiva e sulle attenuanti generiche. Tuttavia la sentenza è stata annullata soltanto limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie "fallimentari" (fissate in dieci anni dai giudici di merito) e rinviata alla Corte d'Appello di Perugia per la rideterminazione in conformità ai princìpi affermati dalla Corte Costituzionale (sent. n. 222/2018) e dalla giurisprudenza di legittimità. Per il resto la condanna e la revoca della sospensione condizionale sono state confermate. Non essendovi stata totale soccombenza del ricorrente, a suo carico non sono state imposte le spese processuali né la sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 216, legge fallimentare

    la condanna per uno dei fatti previsti dal presente articolo importa per la durata di dieci anni l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa

    La Corte richiama la pronuncia della Corte Costituzionale n. 222/2018 che ha dichiarato incostituzionale il comma nella parte in cui fissa automaticamente la durata massima; ne consegue che la durata delle pene accessorie va determinata dal giudice di merito secondo i criteri dell'art. 133 c.p.

  • art. 161, comma 4, c.p.p.

    Valida la notifica all'avvocato di fiducia quando la notifica all'imputato presso il domicilio dichiarato risulti impossibile per ragione "definitiva" (es. trasferimento); la comunicazione al difensore anche mediante PEC è efficace anche se il difensore in atto di nomina aveva dichiarato il rifiuto delle notificazioni ex art. 157, comma 8-bis.

  • art. 157, comma 8-bis, c.p.p.

    La disciplina delle notificazioni a domicilio e quella relative al rifiuto del difensore sono alternative; la dichiarazione di rifiuto del difensore non preclude l'operatività dell'art. 161, co. 4, ove ricorra l'ipotesi di notifica al difensore per impossibilità di notificare all'imputato.

  • art. 133, c.p.

    Criteri per la determinazione della pena e per la misura delle pene accessorie: la Corte rinvia al giudice di merito la valutazione discrezionale della durata delle pene accessorie in applicazione di questi criteri.

  • art. 163, c.p.

    Richiamato in relazione ai limiti di pena per la non revocabilità della sospensione condizionale quando due precedenti condanne siano state considerate riferibili a un unico reato continuato; spetta a chi deduce la continuazione provare l'identità del disegno criminoso.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Limiti del giudizio di legittimità: la Corte di cassazione non può riqualificare i fatti né sovrapporre la propria valutazione del merito; non è consentito il "travisamento del fatto" dedotto come nuovo apprezzamento probatorio.

Massime di principio

  • La notifica del decreto di citazione a giudizio al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 161, co. 4, c.p.p. è valida anche se effettuata in unica PEC e anche se il difensore aveva in precedenza dichiarato di non accettare notificazioni ai sensi dell'art. 157, co. 8-bis: la disciplina è alternativa e la notifica al difensore è ammessa quando la notifica all'imputato risulti impossibile per motivo definitivo (es. trasferimento).
  • In sede di cassazione sono preclusi la rielaborazione del compendio probatorio e la sovrapposizione della valutazione dei fatti: le questioni di fatto (es. la qualifica di amministratore di fatto) decise con motivazione congrua dal giudice del merito non sono sindacabili in cassazione.
  • Per la dichiarazione o esclusione della recidiva facoltativa il giudice deve dare una motivazione specifica, che può essere anche sintetica, ma che indichi le ragioni per cui la condotta nuova rappresenta o meno la prosecuzione di un percorso delinquenziale.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede una motivazione plausibile; non è necessario esaminare tutte le circostanze favorevoli, ma il giudice deve indicare i motivi decisivi del rigetto.
  • La revoca della sospensione condizionale della pena per una successiva condanna non è automatica: se le precedenti condanne sono state considerate riferibili a un unico reato continuato occorre provare che i limiti di cui all'art. 163 c.p. siano superati; gravano sull'istante le prove circa l'identità del disegno criminoso.
  • Se una norma che stabilisce una misura fissa o automatica per le pene accessorie è stata dichiarata incostituzionale, la determinazione della durata delle pene accessorie deve essere rimessa al giudice del merito, che la adegua ai criteri dell'art. 133 c.p. e non può limitarsi a reiterare la misura prevista dalla norma invalida.

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