Cassazione Penale, Sentenza n. 21900/2024 del 31/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza che lo ha dichiarato colpevole dell'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, lamentando: (1) violazione e mancata motivazione ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274 riguardo alla richiesta di esclusione della procedibilità per particolare tenuità del fatto; (2) violazione dell'art. 62-bis c.p. e carenza di motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce inoltre che, pur avendo la difesa formulato tali richieste in udienza, il Giudice di pace le ha riportate ma non le ha motivatamente deciso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato su entrambi i motivi. Ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite (n. 53683/2017) secondo cui la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità nei reati di competenza del Giudice di Pace va inquadrata nell'art. 34 d.lgs. 274/2000 (e non direttamente nell'art. 131-bis c.p.), con conseguente rilevanza anche conciliativa della tenuità. Dato che il Giudice di pace non si era pronunciato motivatamente né sull'eventuale improcedibilità ai sensi dell'art. 34 né sulle attenuanti generiche, la Corte ha annullato la sentenza impugnata limitatamente a questi profili e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace di Siena in diversa persona fisica.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma sostanziale del reato per cui l'imputato era stato condannato; la sentenza impugnata ne è la valutazione di colpevolezza ma la Cassazione non ha confermato o riformato la condanna nel merito, avendo annullato per carenze motivazionali su profili procedurali e attenuanti.
art. 34 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274
Norma che disciplina l'esclusione di procedibilità per particolare tenuità nei reati di competenza del Giudice di Pace; la Corte afferma che, per tali reati, la tenuità va valutata alla stregua di questo articolo, che ha valenza specifica nel sistema processuale del Giudice di Pace.
Previsione generale sulla non punibilità per particolare tenuità del fatto; la Corte precisa che, pur essendo la norma generale, non si applica direttamente ai reati di competenza del Giudice di Pace laddove opera il regime speciale dell'art. 34 d.lgs. 274/2000.
Riguarda il riconoscimento delle circostanze attenuanti e la modulazione della pena; la Corte ha rilevato la carenza motivazionale del giudice di merito circa il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche invocate dalla difesa.
Sez. U., n. 53683 del 22/06/2017 (Pmp ed altri), Rv. 271587
Giurisprudenza delle Sezioni Unite richiamata per affermare che il rapporto tra art. 131-bis c.p. e art. 34 d.lgs. 274/2000 va risolto dando prevalenza alla disciplina specifica relativa ai reati di competenza del Giudice di Pace, con rilievo anche conciliativo della tenuità.
Massime di principio
- Nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, la valutazione della particolare tenuità del fatto deve essere svolta alla luce dell'art. 34 d.lgs. 274/2000 e non limitandosi all'art. 131-bis c.p.; il giudice deve esprimersi esplicitamente su questa questione quando è sollevata.
- La mancata decisione o la carenza di motivazione del giudice rispetto a richieste di esclusione della procedibilità per tenuità o rispetto al riconoscimento di attenuanti generiche costituisce motivo di annullamento e rinvio in Cassazione.
- Se la difesa invoca la tenuità e/o attenuanti in udienza, il giudice è tenuto a valutare e motivare l'accoglimento o il rigetto di tali censure; la mera enunciazione delle richieste senza decisione motivata non è sufficiente.
- In caso di annullamento per carenze motivazionali su questi profili la Cassazione di norma dispone il rinvio per nuovo giudizio al Giudice di Pace in diversa persona fisica.
- La giurisprudenza delle Sezioni Unite è vincolante nell'indirizzare l'interazione tra disciplina generale (art. 131-bis c.p.) e disciplina speciale per il Giudice di Pace (art. 34 d.lgs. 274/2000); occorre richiamarla quando rilevanti questioni di tenuità sono in gioco.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21659/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21661/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21662/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21689/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21851/2024 del 31/05/2024
- Sentenza penale · 31 mag 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 21853/2024 del 31/05/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →