Cassazione Penale, Ordinanza n. 01907/2025 del 15/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso con procedura de plano, rilevando che i motivi dedotti non rientrano tra quelli proponibili contro la sentenza di patteggiamento. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso è proposto contro una sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 ss. c.p.p., relativa a un fatto qualificato come detenzione di stupefacente a fini di spaccio in lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il ricorrente ha dedotto un vizio di violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio concordato tra le parti. La Corte osserva però che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., sicché il motivo prospettato non è consentito rispetto alla tipologia di sentenza impugnata.
Norme richiamate
Richiamano il rito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), che limita l'oggetto e l'ampiezza delle impugnazioni.
L'impugnabilità della sentenza di patteggiamento è limitata alle sole ipotesi di violazione di legge tassativamente previste dalla norma; non è ammesso dolersi del trattamento sanzionatorio concordato se la censura non rientra nei casi consentiti.
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Individua il reato oggetto della sentenza di patteggiamento, ossia la detenzione/cessione di stupefacenti di lieve entità.
Massime di principio
- Nel patteggiamento, il ricorso per cassazione è ammissibile solo nei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., con esclusione di censure non ricomprese nel catalogo legale.
- La deduzione di una violazione di legge riferita al trattamento sanzionatorio concordato non è di per sé idonea a superare il limite di impugnabilità proprio della sentenza ex art. 444 c.p.p., se non ricorre una delle ipotesi tassative previste.
- Quando il ricorso è inammissibile perché fondato su motivi non consentiti, la Corte può dichiararlo de plano e applicare le conseguenze economiche previste, inclusa la sanzione in favore della Cassa delle ammende.
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