Cassazione Penale, Ordinanza n. 36116/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La sentenza di appello, che aveva confermato la condanna per concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione, è rimasta quindi ferma.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione. I motivi dedotti erano: 1) violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità penale, con richiamo ai principi di legalità e tipicità della condotta; 2) violazione di legge sul principio del ragionevole dubbio; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 4) vizio di motivazione per omessa valutazione di prove decisive. La Corte ha ritenuto i motivi 1, 2 e 4 generici per indeterminatezza, perché non indicavano in modo puntuale gli elementi posti a base delle censure e non consentivano un effettivo sindacato di legittimità. Il terzo motivo è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva motivato adeguatamente il diniego delle attenuanti generiche richiamando elementi personali e fattuali ritenuti decisivi.
Norme richiamate
richiamato quale norma sul concorso di persone nel reato, in relazione alla contestazione di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione
art. 216, comma 1, n. 1, R.D. 267/1942
norma incriminatrice della bancarotta fraudolenta per distrazione, oggetto della condanna confermata
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
il ricorso deve contenere motivi specifici e puntuali; la mancanza di specificità rende il motivo generico e inammissibile
norma sulle circostanze attenuanti generiche, il cui diniego è stato ritenuto adeguatamente motivato dalla Corte di appello
base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione i motivi di ricorso devono essere specifici e autosufficienti: la censura è inammissibile quando si limita ad affermazioni generiche senza indicare con precisione gli elementi di fatto o di diritto posti a fondamento della doglianza.
- La deduzione di violazione del principio del ragionevole dubbio e di vizi motivazionali non è sufficiente se non individua puntualmente quali passaggi della motivazione siano illogici, contraddittori o viziati e perché.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover analizzare singolarmente tutti i dati favorevoli o sfavorevoli emersi nel processo.
- In sede di legittimità, una motivazione di merito logicamente coerente e adeguata non può essere efficacemente censurata con doglianze meramente assertive o apodittiche.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la disciplina processuale vigente.
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