Sentenza del 15/11/2016 n. 2009 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Impugnazione di una sentenza di primo grado da parte di una società cancellata dal Registro delle imprese - Appello sottoscritto dal liquidatore - Inammissibilità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'impugnazione è stata dichiarata inammissibile. La cancellazione della società non determina l'interruzione del giudizio per consentire ai soci, quali successori, di riassumerlo, poiché è venuta meno la legittimatio ad causam della società che ha proposto l'appello.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato la sentenza di primo grado dopo essere stata cancellata dal Registro delle imprese. L'appello è stato proposto e sottoscritto dal liquidatore, ma la cancellazione aveva già determinato l'estinzione della società e, conseguentemente, la perdita della capacità di stare in giudizio e della legittimazione processuale.
Norme richiamate
Principio giurisprudenziale sulla cancellazione della società dal Registro delle imprese
La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio.
Dal momento della cancellazione, la società si estingue e non può più proporre o coltivare validamente azioni e impugnazioni in giudizio.
Sentenza della Corte Suprema n. 12539 del 22 maggio 2013
La Corte ha affermato che l'estinzione conseguente alla cancellazione dal Registro delle imprese comporta la perdita della capacità processuale della società.
Massime di principio
- Prima di proporre un'impugnazione occorre verificare che la società sia ancora iscritta e non sia stata cancellata dal Registro delle imprese.
- Un appello proposto dal liquidatore dopo la cancellazione della società è normalmente inammissibile, perché il liquidatore non può rappresentare processualmente un soggetto ormai estinto.
- La cancellazione non è un semplice adempimento formale: produce effetti sostanziali sulla capacità di stare in giudizio e sulla legittimazione processuale.
- La società estinta non può ottenere la riassunzione del giudizio tramite i soci; eventuali effetti successori sui soci non consentono di sanare automaticamente l'impugnazione proposta dalla società dopo la cancellazione.
- Per evitare l'inammissibilità, le iniziative processuali devono essere assunte prima della cancellazione oppure, dopo l'estinzione, dai soggetti eventualmente subentrati secondo le regole applicabili alla successione nel processo.
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