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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34115/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società aveva presentato un interpello disapplicativo ex art. 30 L. n. 724/1994 per ottenere la disapplicazione della disciplina sulle società non operative, sostenendo che la mancata operatività dipendesse da un impedimento oggettivo: il terreno acquistato per realizzare una struttura alberghiera non sarebbe stato concretamente edificabile in assenza di varianti e piani attuativi urbanistici. L’Agenzia aveva respinto l’interpello; la società aveva impugnato il diniego e sia la CTP sia la CTR avevano accolto il ricorso. In Cassazione l’Agenzia ha dedotto cinque motivi: (1) violazione dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 perché il diniego di interpello non sarebbe atto impugnabile; (2) analoga censura sul fatto che il diniego non rientrerebbe tra gli atti espressamente impugnabili; (3) violazione dell’art. 100 c.p.c. per asserita mancanza di interesse ad agire; (4) motivazione apparente sulla natura edificabile del terreno; (5) violazione dell’art. 30 L. 724/1994, sostenendo che mancassero i presupposti dell’impedimento oggettivo, trattandosi di scelta imprenditoriale di acquistare un suolo subordinato a strumenti attuativi e non di evento indipendente dalla volontà della società.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha respinto il primo motivo, affermando che il diniego di interpello disapplicativo è impugnabile perché comunica al contribuente una pretesa tributaria definita e immediatamente lesiva; ha ritenuto assorbiti il secondo e il terzo motivo; ha giudicato infondato il quarto motivo, escludendo la motivazione apparente della CTR; ha invece accolto il quinto motivo, chiarendo che l’impedimento oggettivo richiesto dall’art. 30 L. 724/1994 deve consistere in fatti indipendenti dalla volontà dell’impresa. Poiché nel caso concreto la società aveva scelto di acquistare un terreno la cui edificabilità era subordinata a piani attuativi, la mancata operatività dipendeva da una scelta imprenditoriale e non da un impedimento oggettivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha deciso nel merito, respingendo l’originaria domanda della società. Le spese sono state poste a carico della parte intimata soccombente.

Norme richiamate

  • art. 30 L. n. 724/1994

    La disapplicazione della disciplina delle società di comodo è possibile solo in presenza di oggettive situazioni che abbiano reso impossibile conseguire i ricavi o svolgere le operazioni rilevanti; l’impedimento deve essere indipendente dalla volontà dell’impresa e non può consistere in una scelta imprenditoriale.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    La risposta negativa all’interpello disapplicativo è impugnabile anche se non espressamente menzionata tra gli atti di cui all’art. 19, poiché manifesta una pretesa tributaria ben individuata.

  • art. 100 c.p.c.

    Il contribuente che riceve il diniego di interpello ha interesse ad agire per ottenere una pronuncia stabile sulla propria posizione rispetto alla pretesa tributaria.

  • art. 37-bis, comma 8, D.P.R. n. 600/1973

    È richiamato come base procedurale per richiedere la disapplicazione delle disposizioni antielusive nei casi di oggettive situazioni impeditive.

Massime di principio

  • Il diniego di interpello disapplicativo può essere autonomamente impugnato quando renda nota al contribuente una pretesa fiscale specifica e attuale, anche se non espressamente ricompreso nell’elenco degli atti impugnabili.
  • Ai fini della disapplicazione della disciplina sulle società non operative, l’impedimento all’operatività deve essere oggettivo, cioè estraneo alla sfera di scelta e di controllo dell’impresa; non basta che l’impresa abbia adottato una scelta imprenditoriale rivelatasi, ex post, non funzionale.
  • La mera subordinazione dell’edificabilità di un terreno all’adozione di strumenti urbanistici attuativi, quando conosciuta o conoscibile al momento dell’acquisto, integra normalmente una condizione assunta consapevolmente dall’imprenditore e non un fattore oggettivo impeditivo.
  • La motivazione è apparente solo quando non consenta di ricostruire l’iter logico-giuridico seguito dal giudice; non basta che la parte la ritenga errata nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributarioAccertamento
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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