Cassazione Civile, Ordinanza n. 27309/2023 del 25/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Alcuni dipendenti del comparto universitario/ospedaliero chiedevano il riconoscimento dell'indennità c.d. "De Maria" prevista dall'art. 31 d.P.R. n. 761/1979, sostenendo che, in base alla clausola di salvezza dell'art. 28 del CCNL comparto Sanità 2002/2005, dovessero continuare ad applicarsi le previgenti tabelle di equiparazione perché più favorevoli rispetto alla nuova disciplina contrattuale. I ricorrenti lamentavano inoltre che la Corte d'appello avesse erroneamente interpretato la clausola di salvezza facendo riferimento a posizioni giuridiche ed economiche già esistenti all'entrata in vigore del contratto, invece che alla data della sua sottoscrizione, attribuendo così efficacia retroattiva alla nuova tabella. Con il secondo motivo sostenevano l'esistenza di un giudicato sul credito, avendo ottenuto decreti ingiuntivi non opposti. La Regione Puglia, con ricorso incidentale, denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente e per omessa pronuncia, contestando la propria legittimazione passiva e la mancata decisione sull'eccezione di prescrizione; inoltre deduceva l'erronea dichiarazione di inammissibilità/rigetto dell'appello incidentale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale, affermando che, ai fini dell'art. 28 del CCNL 2002/2005, conta la data della sottoscrizione del contratto (27 gennaio 2005) e non l'entrata in vigore formale o il momento in cui il dipendente abbia già ottenuto l'equiparazione. Ne consegue che restano tutelate le posizioni giuridiche ed economiche maturate prima della sottoscrizione, con conservazione del trattamento più favorevole secondo il sistema previgente e mediante assegno ad personam riassorbibile. È stato dichiarato assorbito il secondo motivo del ricorso principale. Quanto al ricorso incidentale della Regione, è stato accolto il primo motivo nella parte in cui denunciava la violazione dell'art. 436 c.p.c.: la Corte d'appello aveva erroneamente rigettato l'impugnazione incidentale, mentre avrebbe dovuto esaminarla solo se l'appello principale fosse stato accolto, trattandosi di gravame condizionato finalizzato a evitare il giudicato sul capo relativo alla legittimazione passiva. Anche in questo caso gli altri motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bari, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. n. 761/1979
indennità di cui all'art. 31, c.d. De Maria
fonte dell'indennità rivendicata dai dipendenti per l'equiparazione del trattamento economico
art. 28 CCNL comparto Sanità 2002/2005
va interpretato nel senso che conserva i diritti già acquisiti e garantisce le posizioni giuridiche ed economiche maturate prima della sottoscrizione del contratto, anche se l'equiparazione non era ancora stata materialmente riconosciuta
richiamato dai ricorrenti come base normativa della pretesa economica
D.M. 9.11.1982, tabella D
resta applicabile ai fini dei criteri di corrispondenza per gli inquadramenti anteriori alla sottoscrizione del CCNL 2002/2005
artt. 51 e 53 CCNL comparto Università 1994/1997 e 1998/2001
richiamati dai ricorrenti a sostegno dell'interpretazione del trattamento economico
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
invocato dalla Regione per sostenere la nullità della sentenza per motivazione apparente
il gravame incidentale dell'appellato vittorioso va esaminato solo se vi è attualità dell'interesse, cioè in caso di accoglimento dell'appello principale; altrimenti è assorbito, non rigettato né dichiarato inammissibile
richiamato in relazione alle dedotte omesse pronunce sulle eccezioni di legittimazione passiva e prescrizione
richiamato dalla Regione a sostegno dell'eccezione di legittimazione passiva
consente il rinvio alla motivazione dei precedenti conformi della Corte di cassazione
art. 11 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso incidentale, senza autonoma ratio decidendi espressa nella decisione
non espressamente citato nel testo come norma applicata, ma la decisione ruota su criteri interpretativi e di riparto dell'onere dell'allegazione non incentrati su tale disposizione
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione di una clausola contrattuale di salvaguardia delle posizioni più favorevoli, il momento decisivo è quello della sottoscrizione del nuovo contratto collettivo, non il mero avvio della sua efficacia formale, quando dalla pattuizione risulti la volontà di conservare i diritti già maturati.
- Se il diritto al trattamento più favorevole è già entrato nel patrimonio del dipendente prima della sottoscrizione del nuovo CCNL, esso resta tutelato anche se l'amministrazione non abbia ancora materialmente provveduto all'equiparazione o all'attribuzione della posizione corrispondente.
- Le clausole che prevedono il mantenimento di posizioni giuridiche ed economiche pregresse devono essere lette in modo conforme alla funzione di conservazione dei diritti acquisiti, evitando interpretazioni che producano una retroattività sostanziale della nuova disciplina collettiva.
- L'appello incidentale proposto dalla parte vittoriosa in primo grado ha natura di impugnazione condizionata: il giudice d'appello deve esaminarlo solo se l'impugnazione principale viene accolta; in caso contrario l'impugnazione incidentale è assorbita.
- Quando una decisione di primo grado dà atto della legittimazione passiva di una parte e questa intende contestarla, la proposizione del gravame incidentale è necessaria per evitare la formazione del giudicato sul relativo capo.
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