Cassazione Penale, Ordinanza n. 01175/2025 del 10/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto inammissibili i motivi perché reiterativi di censure già vagliate in appello e non idonei a scalfire la motivazione sul reato contestato e sul diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, pur avendo escluso la recidiva e rideterminato la pena, ha confermato la responsabilità per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, relativo a una condotta accertata il 9 marzo 2017. I motivi dedotti riguardavano: la violazione dell'art. 95 d.P.R. 115/2002 con vizio di motivazione e omessa o erronea valutazione delle risultanze processuali; la violazione dell'art. 62-bis cod. pen. con analogo vizio motivazionale e omessa o erronea valutazione delle emergenze processuali. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure non consentite in sede di legittimità, perché meramente riproduttive di doglianze già esaminate e correttamente disattese dal giudice di merito. Quanto al diniego delle attenuanti generiche, ha ribadito che la determinazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito ed è incensurabile se non arbitraria o manifestamente illogica; nel caso concreto la motivazione della Corte territoriale è stata ritenuta congrua.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Norma incriminatrice oggetto della conferma di responsabilità; la Corte non ne rielabora il contenuto, limitandosi a rilevare che le censure sulla sua applicazione erano già state esaminate e disattese in appello.
La concessione delle attenuanti generiche rientra nella discrezionalità del giudice di merito; il relativo diniego è censurabile in cassazione solo se privo di motivazione congrua o manifestamente illogico.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili doglianze che si risolvano nella mera riproposizione di censure già specificamente esaminate e respinte dal giudice di merito, in assenza di una effettiva critica ai passaggi decisivi della motivazione impugnata.
- La determinazione del trattamento sanzionatorio, compreso il diniego delle circostanze attenuanti generiche, appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione salvo che la motivazione sia assente, arbitraria o manifestamente illogica.
- Quando il giudice di appello dia una motivazione congrua sul diniego delle attenuanti generiche, la censura in cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura delle risultanze processuali.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 10 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01053/2025 del 10/01/2025
- ordinanza_penale · 10 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01095/2025 del 10/01/2025
- ordinanza_penale · 10 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01096/2025 del 10/01/2025
- ordinanza_penale · 10 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01108/2025 del 10/01/2025
- ordinanza_penale · 10 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01109/2025 del 10/01/2025
- ordinanza_penale · 10 gen 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 01110/2025 del 10/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →