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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27074/2022 del 14/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (curatela)

La controversia

La società sottoposta a liquidazione e amministrazione straordinaria convenne la banca chiedendo di dichiarare inefficaci, quale revocatoria fallimentare, le rimesse effettuate nell'anno anteriore alla dichiarazione dello stato di insolvenza su un conto corrente intrattenuto con l'istituto di credito, con condanna alla restituzione di oltre due milioni di euro e al risarcimento del maggior danno. Dedusse che la banca conosceva lo stato di insolvenza della debitrice, desumendolo da plurimi indici: bilanci con grave squilibrio finanziario, uso di mezzi anormali di pagamento, informazioni della Centrale dei Rischi, riduzione degli affidamenti, iscrizioni ipotecarie, notizie di stampa, crisi del settore, chiusura di stabilimenti, cassa integrazione, messa in liquidazione, decreti ingiuntivi, precetti ed esecuzioni. La banca resistette contestando l'ammontare revocabile e la scientia decoctionis. Il Tribunale accolse solo in parte la domanda; la Corte d'appello confermò in larga misura la decisione ma ridusse l'importo revocabile, ritenendo provata la conoscenza dell'insolvenza solo da una certa data, non revocabili alcune rimesse 'bilanciate' e non provata l'ulteriore revocabilità delle rimesse per accrediti da terzi garanti. In cassazione la società dedusse: 1) violazione delle norme sulle presunzioni, dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 67 l.fall., lamentando che la Corte territoriale avesse valutato atomisticamente gli indizi e trascurato fatti decisivi, sostenendo che la scientia decoctionis era desumibile già dal 2000 o comunque dal 2003; 2) violazione delle norme sull'onere della prova e sul pegno, censurando l'esclusione della revocabilità delle rimesse effettuate dai terzi garanti con denaro ricavato dalla vendita di titoli costituiti in pegno; 3) violazione dell'art. 92, comma 2, c.p.c. nel testo previgente, contestando la condanna alle spese di appello nonostante la propria parziale vittoria e chiedendo la compensazione per la complessità della lite e per la natura pubblicistica dell'interesse perseguito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato i primi due motivi, ritenendo corretta la ricostruzione della scientia decoctionis e corretta l'esclusione della revocabilità delle rimesse eseguite dai terzi garanti con denaro proprio, in assenza di incidenza sul patrimonio della debitrice e di prova contraria sulla provenienza delle somme o sulla rivalsa. Ha invece accolto il terzo motivo, affermando che, ai fini delle spese, la soccombenza va valutata unitariamente sull'esito finale della lite e che la parte comunque vittoriosa in appello non poteva essere condannata alle spese. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo sulle spese e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa è stata decisa nel merito con integrale compensazione delle spese del giudizio di appello.

Norme richiamate

  • art. 2727 c.c.

    Le presunzioni semplici possono fondare la prova della scientia decoctionis se gli indizi sono gravi, precisi e concordanti.

  • art. 2729 c.c.

    Il giudice deve selezionare e valutare complessivamente gli indizi per accertarne la concordanza e l'idoneità probatoria.

  • art. 115 c.p.c.

    La ricorrente lo invocava in relazione alla non contestazione, ma la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sul merito della prova presuntiva.

  • art. 67, secondo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267

    La revocatoria delle rimesse richiede la prova della conoscenza effettiva dello stato di insolvenza e, per alcune operazioni, della loro natura solutoria con incidenza sul patrimonio del debitore.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare la scientia decoctionis incombe sul curatore; in tema di pagamenti effettuati da terzi grava sul curatore la prova della diversa provenienza o della rivalsa, una volta provato il pagamento da terzo.

  • art. 2784 c.c.

    Richiamato in relazione al pegno e alla non revocabilità delle rimesse eseguite mediante realizzo di beni costituiti in pegno da terzi.

  • art. 110 c.p.c.

    Norma richiamata nel motivo, senza autonoma statuizione specifica nella decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    Norma richiamata nel motivo, senza autonoma statuizione specifica nella decisione.

  • art. 113 c.p.c.

    Norma richiamata nel motivo, senza autonoma statuizione specifica nella decisione.

  • art. 116 c.p.c.

    Norma richiamata nel motivo, senza autonoma statuizione specifica nella decisione.

  • art. 92, secondo comma, c.p.c.

    Nel testo previgente, consente la compensazione delle spese per giusti motivi; la soccombenza va valutata sull'esito finale unitario della lite e non per singole fasi.

  • art. 384, secondo comma, c.p.c.

    La Corte, cassando solo il capo sulle spese, ha deciso la causa nel merito disponendo la compensazione integrale delle spese d'appello.

Massime di principio

  • In materia di revocatoria fallimentare, la scientia decoctionis del terzo deve essere provata in concreto e può essere dimostrata anche per presunzioni, ma solo mediante indizi gravi, precisi e concordanti valutati complessivamente e non in modo atomistico.
  • La mera conoscibilità oggettiva dello stato d'insolvenza non basta: occorre la prova della concreta situazione psicologica del creditore al momento dell'atto impugnato, rapportata alle circostanze in cui egli ha operato.
  • Il giudice di merito può motivare per relationem alla sentenza di primo grado, purché dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma e il percorso argomentativo complessivo resti coerente e intelligibile.
  • Non sono revocabili le rimesse eseguite da un terzo garante con denaro proprio, quando il pagamento soddisfi un'obbligazione autonoma del terzo e non comporti l'acquisizione della somma alla disponibilità giuridica e materiale del debitore.
  • Quando il pagamento è effettuato da un terzo, il curatore che ne contesti l'irrilevanza revocatoria deve allegare e provare la diversa provenienza del denaro dal debitore o l'esercizio della rivalsa prima del concorso, una volta accertato il pagamento da parte del terzo.
  • Ai fini delle spese processuali, la soccombenza va apprezzata in modo unitario con riferimento all'esito finale della lite; se la parte è complessivamente vittoriosa, non può essere condannata alle spese del grado, potendo al più disporsi la compensazione nei limiti consentiti dalla legge vigente ratione temporis.

Come è indicizzato

MaterieAzione revocatoriaSpese di liteInadempimento
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaGiudicato

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