Cassazione Penale, Ordinanza n. 28277/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando così la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di furto aggravato ex artt. 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, c.p. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che aveva confermato la condanna per furto aggravato. L'unico motivo dedotto riguardava la pretesa mancata assunzione di una prova decisiva: secondo il ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel non disporre l'escussione di un teste ritenuto utile alla decisione. La Cassazione ha però ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la sentenza impugnata aveva già spiegato l'irrilevanza della circostanza che si intendeva provare, poiché ai fini della configurabilità del furto era sufficiente che l'immobile illecitamente alimentato fosse nella diretta disponibilità dell'imputato e che questi fosse consapevole di ricavarne un ingiusto profitto.
Norme richiamate
richiamato come norma incriminatrice del furto; la Corte ne ribadisce la configurabilità in presenza della sottrazione/approfittamento illeciti con consapevolezza dell'ingiusto profitto
art. 625, comma 1, nn. 2) e 7) c.p.
richiamato quale base dell'aggravamento del furto contestato e confermato in sentenza
implicitamente applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il motivo con cui si deduce la mancata assunzione di una prova decisiva è inammissibile quando la sentenza impugnata abbia già spiegato, con motivazione non manifestamente illogica, l'irrilevanza del fatto che si intendeva provare.
- La prova non è decisiva se la circostanza oggetto di assunzione non incide sugli elementi costitutivi del reato, come accade quando, per il furto, sia sufficiente la disponibilità diretta del bene e la coscienza di trarne un ingiusto profitto.
- La censura sulla mancata escussione di un teste non può scardinare la decisione di merito se non evidenzia una reale contraddittorietà o palese illogicità della motivazione sul punto.
- In presenza di ricorso inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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