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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05077/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda la decorrenza di una pensione di vecchiaia anticipata maturata ai sensi dell’art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, con decorrenza indicata dal giugno 2012. In primo grado la domanda del pensionato era stata accolta, ma la Corte d’appello di Roma, in riforma, ha accolto l’appello dell’INPS ritenendo applicabile lo slittamento di dodici mesi previsto dall’art. 12 d.l. n. 78/2010, conv. in l. n. 122/2010, anche alla pensione di vecchiaia anticipata. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il pensionato ha denunciato violazione o falsa applicazione degli artt. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, 12 l. n. 122/2010 e 24, comma 5, l. n. 214/2011, sostenendo che la pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, costituirebbe disciplina speciale non soggetta al regime generale delle finestre di cui all’art. 12 citato.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato. Ha dato continuità a un orientamento già formatosi, secondo cui il regime delle "finestre" di un anno previsto dall’art. 12 d.l. n. 78/2010 si applica anche alla pensione di vecchiaia anticipata ex art. 1, comma 8, d.lgs. n. 503/1992, in quanto la norma ha un ambito soggettivo ampio e ricomprende anche i casi in cui il diritto all’accesso al pensionamento di vecchiaia matura alle età previste dagli specifici ordinamenti. Di conseguenza il ricorso è stato respinto. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate, poiché l’orientamento di legittimità richiamato si è formato successivamente alla notifica del ricorso. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il regime delle finestre pensionistiche previsto da una disposizione generale sulla decorrenza delle pensioni può applicarsi anche a fattispecie di pensione di vecchiaia anticipata, se il testo normativo ne consente un ambito soggettivo ampio e comprensivo degli accessi al pensionamento disciplinati da ordinamenti speciali.
  • La qualificazione di una disciplina come speciale non impedisce l’applicazione di una norma successiva di carattere generale quando il tenore letterale di quest’ultima esprime chiaramente la volontà di estendere lo slittamento della decorrenza anche ai casi diversi da quelli tipici espressamente menzionati.
  • In sede di legittimità, quando esiste un orientamento consolidato formatosi dopo la proposizione del ricorso, la Corte può respingere il ricorso ma compensare le spese per la sopravvenuta formazione del principio giurisprudenziale.
  • Il ricorso per cassazione è infondato quando la censura si fonda su una lettura restrittiva della norma incompatibile con il suo dato testuale e con l’interpretazione già affermata dalla giurisprudenza di legittimità.

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