Sentenza n. 3133/2026 - Napoli, Sezione 6
per la declaratoria di illegittimità del silenzio/inadempimento/rifiuto formatosi sulla conclusione del procedimento amministrativo della domanda di primo ingresso e sottoscrizione del contratto di soggiorno tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio dell'Amministrazione sulla domanda di convocazione e sottoscrizione del contratto di soggiorno per il primo ingresso in Italia
Esito
La controversia
La ricorrente, entrata in Italia a seguito di nulla osta all'ingresso, lamentava il silenzio-inadempimento o rifiuto dell'Amministrazione sulla richiesta di convocazione propria e del datore di lavoro per la sottoscrizione del contratto di soggiorno, prodromica alla richiesta del permesso di soggiorno. Nel corso del giudizio il Ministero dell'Interno ha documentato di avere convocato entrambe le parti per il 10 marzo 2026 ai fini della sottoscrizione del contratto di soggiorno. La ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a. La convocazione delle parti per la sottoscrizione del contratto di soggiorno è stata ritenuta manifestazione espressa della volontà amministrativa idonea a chiudere la fattispecie procedimentale oggetto della domanda avverso il silenzio, determinando il soddisfacimento dell'interesse azionato. Il giudice ha precisato che, nel giudizio ex art. 117 c.p.a., l'interesse tutelato consiste nell'ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell'Amministrazione, quale che sia il suo contenuto, in attuazione dell'obbligo di concludere tempestivamente il procedimento. Le spese di lite sono state compensate per le peculiarità della controversia. La decisione sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio è stata differita in attesa dell'integrazione documentale richiesta dalla competente Commissione.
Norme richiamate
nel giudizio avverso l’inerzia della Pubblica Amministrazione
Disciplina il giudizio contro il silenzio della pubblica amministrazione; l'interesse azionato consiste nell'ottenimento di una formale manifestazione di volontà amministrativa.
salva la ipotesi contemplata all’art. 31, comma 3, c.p.a.
Richiamato come eccezione alla regola secondo cui il bene della vita perseguito nel giudizio sul silenzio coincide con l'ottenimento di una manifestazione espressa dell'Amministrazione.
Devono, dunque, reputarsi integrate le condizioni per la pronunzia di merito contemplata all’art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente la declaratoria di cessazione della materia del contendere quando l'Amministrazione, nel corso del giudizio, adotta un atto idoneo a soddisfare l'interesse azionato.
obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento
Impone alla pubblica amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso entro il termine previsto.
art. 97 Cost.
in ossequio all’obbligo del clare loqui e di tempestiva conclusione del procedimento
È richiamato quale fondamento dei doveri di buon andamento e di tempestiva conclusione dell'azione amministrativa.
Massime di principio
- Nel giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'interesse tutelato consiste, di regola, nell'ottenimento di una formale manifestazione di volontà dell'amministrazione sulla domanda del privato, quale che sia il contenuto favorevole o sfavorevole della decisione, salvo il caso previsto dall'art. 31, comma 3, c.p.a.
- La convocazione degli interessati per il compimento dell'atto conclusivo o prodromico alla conclusione del procedimento può costituire, secondo la concreta fattispecie, una manifestazione espressa della volontà amministrativa idonea a soddisfare l'interesse azionato contro il silenzio e a determinare la cessazione della materia del contendere.
- Quando, nel corso del giudizio instaurato contro il silenzio, l'amministrazione adotta un atto o tiene un comportamento che soddisfa l'interesse alla conclusione espressa del procedimento, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
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