Cassazione Penale, Sentenza n. 11063/2024 del 15/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva respinto l'istanza di rideterminazione della pena residua e fissazione della data di scarcerazione. Il ricorrente contestava la formazione di cumuli parziali successivi e l'applicazione del criterio moderatore ex art. 78 cod. pen., sostenendo che le nuove condanne (complessivamente 5 anni e 9 mesi) riguardavano reati commessi prima dell'inizio dell'esecuzione (8/01/2011) e dunque dovevano essere sommati al cumulo già calcolato dalla Procura generale di Roma (30 anni dopo applicazione di art. 78), determinando un cumulo unitario poi riducibile a 30 anni. Secondo il ricorrente il metodo seguito aveva invece comportato un incremento sproporzionato del cumulo parziale e un errore nel calcolo della pena complessiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Siena. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha adeguatamente approfondito se le condanne più recenti riguardassero reati commessi prima dell'inizio dell'esecuzione o se vi fossero periodi di detenzione precedenti all'8/01/2011, circostanza decisiva per stabilire la correttezza della formazione di cumuli distinti. La Corte ha richiamato il principio per cui, quando vi siano alternative legittime (data di commissione o data di inizio esecuzione) nella imputazione delle pene ai diversi cumuli, va preferita la soluzione meno gravosa per il condannato e ha ordinato una verifica concreta della sussistenza dei presupposti per i cumuli parziali applicati.
Norme richiamate
Norma procedurale invocata quale titolo dell'istanza di rideterminazione della pena residua e fissazione della data di scarcerazione; la Corte ha ritenuto necessaria una più precisa istruttoria ex art. 663 per accertare i profili fattuali decisivi ai fini del cumulo.
Regola sul criterio moderatore (limite massimo della pena cumula- tiva). La Corte ha richiamato la giurisprudenza che impone l'applicazione del criterio di cui all'art. 78 nell'ambito di ciascun cumulo parziale e ha sottolineato che non è consentito un cumulo globale indiscriminato che attribuirebbe effetti retroattivi alla pena. Inoltre la Corte ha precisato che, in presenza di alternative nell'attribuzione delle pene ai cumuli, va scelta la soluzione meno gravosa per il condannato.
Norma richiamata in sede di censura rispetto alle regole di concorso di reati e cumulabilità; la sentenza ne utilizza i principi in combinato con l'art. 78 per valutare la corretta formazione dei cumuli e l'ambito di applicazione del criterio moderatore.
Massime di principio
- Quando reati e periodi di carcerazione si riferiscono a epoche diverse, si devono formare cumuli parziali cronologici e applicare il criterio moderatore (art. 78) nell'ambito di ciascun cumulo parziale, non in modo globale e indiscriminato.
- Se esistono più criteri legittimi per imputare una pena a un cumulo (es. data di commissione del reato o data di inizio dell'esecuzione), va preferita la soluzione meno gravosa per il condannato.
- Se un nuovo reato è stato commesso durante l'espiazione di una pena, la parte residua del cumulo precedente si unifica alla pena nuova e il cumulo successivo non è più soggetto ai limiti di art. 78; va sempre verificata la data di commissione rispetto alla data di inizio dell'esecuzione.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare e accertare i dati cronologici essenziali (date di commissione, date di inizio e interruzione dell'esecuzione, periodi di detenzione precedenti) prima di determinare i cumuli e calcolare la pena residua.
- In caso di dubbio su quale sia il metodo di calcolo da applicare, l'indicazione normativa e la giurisprudenza richiedono un'interpretazione favorevole al condannato.
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