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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17126/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato insussistente il conflitto di competenza e ha disposto la restituzione degli atti al Tribunale di Messina. Ha ritenuto che non possa configurarsi un conflitto negativo di competenza quando il giudice, cui gli atti siano stati trasmessi da altro giudice che si è dichiarato incompetente, reputi competente un terzo giudice. Pertanto il conflitto sollevato è stato dichiarato inammissibile/sussistente.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

La vicenda riguarda una richiesta di rideterminazione della pena proposta dal condannato dopo il passaggio in giudicato della sentenza di merito. La Corte di appello, investita come giudice dell'esecuzione, ha ritenuto di non essere competente e ha trasmesso gli atti al Tribunale di Messina. Quest'ultimo, ricevuti gli atti, ha a sua volta declinato la competenza, ma indicando come competente un terzo giudice, il Tribunale di Catania in composizione collegiale, e ha quindi sollevato conflitto negativo di competenza dinanzi alla Corte di cassazione. Il tema del ricorso non attiene al merito della rideterminazione della pena, ma alla correttezza della sequenza di declinatorie di competenza e alla configurabilità stessa di un conflitto negativo quando il giudice ad quem individui competente un giudice diverso da quello indicato dal primo giudice declinante.

Norme richiamate

  • art. 666 c.p.p.

    Richiamato solo in via implicita dal riferimento alla richiesta di rideterminazione della pena in fase esecutiva; il testo non specifica ulteriori contenuti normativi.

  • art. 69 disp. att. c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo fornito, ma la vicenda riguarda una questione di competenza in fase esecutiva; non si ricavano ulteriori dati certi.

Massime di principio

  • Non si configura un conflitto negativo di competenza quando il giudice ad quem, ricevuti gli atti da altro giudice dichiaratosi incompetente, non afferma la propria incompetenza in favore del giudice di provenienza, ma individua come competente un giudice terzo.
  • In tema di conflitto di competenza, la Cassazione può dichiarare l'insussistenza del conflitto quando le dichiarazioni di incompetenza non sono tra loro incompatibili nei termini richiesti dall'ordinamento, perché il secondo giudice indica un diverso giudice ritenuto competente.
  • La mera divergenza tra giudici sulla competenza non integra automaticamente un conflitto negativo se l'ultimo giudice investito non si limita a negare la propria competenza, ma rimette la competenza a un terzo ufficio giudiziario.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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