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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 8385/2025 del 28/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente era stata condannata per peculato per essersi, in qualità di titolare della ricevitoria del gioco del lotto (subconcessionaria/incaricata della raccolta), appropriata di somme per un totale di euro 9.446,47 omettendo di versarle all'Agenzia entro il termine previsto. In cassazione sono stati dedotti quattro motivi: 1) inesistenza della qualifica di incaricata di pubblico servizio; 2) insufficiente prova dell'interversione del possesso e dell'appropriazione in caso di adempimenti legati al decorso di un termine; 3) esimente per caso fortuito/forza maggiore o, comunque, al più configurabilità di peculato d'uso; 4) mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 323-bis c.p. e conseguente errata applicazione dell'art. 317-bis comma 2 c.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso nella sua totalità. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi: la giurisprudenza afferma che il raccoglitore delle giocate del lotto è incaricato di pubblico servizio e il denaro riscosso è 'pecunia publica' dal momento della riscossione; le sentenze di merito hanno provato che Ciotola non ha versato le somme nonostante intimazioni e per un periodo apprezzabile, configurando l'interversione del possesso e l'atteggiamento appropriativo. È stato inoltre escluso che il caso riguardi peculato d'uso, poiché il denaro è insuscettibile della fattispecie attenuata. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché la circostanza attenuante ex art. 323-bis non era stata richiesta né nell'atto di gravame né nelle conclusioni in appello; dunque l'omessa applicazione d'ufficio dell'attenuante non poteva essere contestata in cassazione. La sentenza impugnata è confermata e la determinazione della pena accessoria è stata ritenuta corretta.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. pen. (peculato)

    Il reato di peculato si configura anche quando il denaro riscosso dal raccoglitore del gioco del lotto, destinatario di una funzione pubblicistica, viene trattenuto e non versato: il denaro è 'pecunia publica' dal momento della riscossione.

  • art. 323-bis cod. pen. (circostanza attenuante)

    La Corte ha rilevato che l'attenuante non può essere valutata d'ufficio in appello se non è stata richiesta dalla parte nelle conclusioni; la mancata richiesta rende inammissibile la censura in cassazione.

  • art. 317-bis cod. pen. comma 2 (pena accessoria)

    La determinazione della pena accessoria (incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione) è corretta in presenza di condanna superiore a due anni; la corretta individuazione della pena accessoria discende dalla conferma della condanna principale.

  • art. 31 d.P.R. n. 560/1990

    Riferito nel tentativo difensivo di attribuire a Lotto Italia la responsabilità del versamento; la Corte ha però richiamato la giurisprudenza secondo cui la filiera dei concessionari/subconcessionari opera per la riscossione di gettito pubblico e il denaro è di spettanza della P.A. sin dalla riscossione.

  • art. 173 cod. proc. pen. comma 1

    Richiamato per la sintesi dei motivi di ricorso ai fini processuali; non impatta sulla valutazione di merito delle prove in cassazione.

Massime di principio

  • Quando un soggetto raccoglie somme per un'attività riservata allo Stato (es. gioco del lotto) quelle somme sono considerate di spettanza pubblica sin dal momento della riscossione: il raccoglitore può essere qualificato incaricato di pubblico servizio anche se il rapporto con il concessionario è privatistico.
  • Per configurare il peculato da ritardato versamento non basta il mero mancato adempimento: è necessaria la prova dell'interversione del titolo del possesso, valutabile in base alla durata del mancato versamento e al comportamento dell'agente (es. mancato versamento dopo intimazioni e per periodo apprezzabile).
  • Il peculato d'uso non è applicabile al denaro, la cui natura fungibile impedisce l'integrazione della fattispecie attenuata prevista per le 'cose'.
  • In sede di impugnazione d'appello, la parte che intende ottenere il riconoscimento di una circostanza attenuante deve sollecitarne l'applicazione almeno nelle conclusioni: la mancata richiesta rende inammissibile la relativa censura in cassazione.
  • La Corte di Cassazione non riesamina liberamente la valutazione di fatti e prove compiuta dal giudice di merito: può sindacare vizi di diritto o di motivazione, ma non sostituirsi alla valutazione probatoria ordinata dai giudici di merito.

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