Cassazione Penale, Ordinanza n. 38141/2025 del 24/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, dopo avere dichiarato estinti per prescrizione i fatti contestati ai capi B e C, aveva confermato nel resto la condanna pronunciata in primo grado per furto in abitazione aggravato ai sensi dell'art. 61, n. 7, c.p., rideterminando la pena. Con il primo motivo ha denunciato vizio di motivazione in ordine alla affermazione di responsabilità per il capo A, sostenendo che la prova non consentisse di superare il ragionevole dubbio perché basata sulle dichiarazioni della persona offesa, ritenute erroneamente attendibili e contrastanti con quelle dell'unico testimone oculare. Con il secondo motivo ha censurato la mancata esclusione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità, assumendo che la sua applicazione fosse fondata solo sulla persona offesa, senza riscontri documentali e senza considerare le condizioni economiche della vittima; secondo il ricorrente, l'eventuale esclusione dell'aggravante avrebbe dovuto condurre alla declaratoria di prescrizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il primo motivo si risolvesse in una mera riproposizione di censure già esaminate e respinte dai giudici di merito, i quali avevano spiegato in modo congruo e coerente le ragioni dell'attendibilità della persona offesa e della conferma da parte di altro teste, nonché dell'affidabilità dell'individuazione fotografica. Ha inoltre rilevato che le doglianze tendevano a ottenere una nuova valutazione del compendio probatorio, preclusa in sede di legittimità. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha reputato in fatto e comunque infondato, osservando che il giudice di appello aveva correttamente valorizzato l'entità oggettiva del danno, pari a circa 20.000 euro, sufficiente di per sé a integrare l'aggravante ex art. 61, n. 7, c.p., senza necessità di ulteriori verifiche sulle condizioni economiche della persona offesa. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità può essere ritenuta in base all'entità oggettiva del pregiudizio; le condizioni economiche della persona offesa rilevano solo quando il danno, di per sé non notevole, assuma gravità per le particolari condizioni della vittima.
Norma non espressamente citata nel testo, ma il fatto contestato è qualificato come furto in abitazione aggravato; dal testo emerge solo la contestazione del reato di furto in abitazione.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle prove o una diversa ricostruzione dei fatti quando la sentenza di merito presenti una motivazione congrua, logica e coerente.
- Le doglianze che contestano l'attendibilità delle fonti di prova e la ricostruzione del fatto sono, di regola, estranee al sindacato di legittimità se mirano soltanto a contrapporre una lettura alternativa del materiale probatorio.
- L'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità può essere riconosciuta sulla base del solo dato oggettivo dell'entità del pregiudizio quando questo sia già, per misura, sufficiente a integrare la rilevanza richiesta; le condizioni economiche della persona offesa assumono rilievo solo in via sussidiaria.
- Quando il danno patrimoniale è apprezzato in valori significativamente elevati, non occorre una specifica dimostrazione documentale delle condizioni economiche della vittima per fondare l'aggravante.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
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