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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30511/2024 del 26/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (cliente)

La controversia

La controversia originava da un decreto ingiuntivo ottenuto da un avvocato per il pagamento di compensi professionali relativi alla difesa prestata in una serie di giudizi penali, per l'importo di euro 62.890,99 oltre interessi e spese. Il decreto era stato poi posto in esecuzione mediante notifica di atto di precetto. Il destinatario del precetto proponeva opposizione; il giudice dell'opposizione sospendeva il titolo e il tribunale, qualificata la domanda come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, comma 1, c.p.c., dichiarava cessata la materia del contendere per la sopravvenuta sospensione del titolo, pronunciandosi sulla tempestività dell'opposizione e ponendo le spese a carico della parte opposta. Avverso tale sentenza proponeva ricorso il professionista creditore. Prima della decisione in Cassazione, entrambe le parti depositavano atto congiunto, dichiarando di aver raggiunto un accordo che risolveva la lite e prevedeva rinuncia al ricorso con adesione del controricorrente, chiedendo l'estinzione del giudizio senza spese.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'atto congiunto depositato dai difensori delle parti, contenente l'accordo transattivo e la rinuncia al ricorso con adesione del controricorrente, e ha dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Ha inoltre escluso l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 in caso di estinzione del giudizio. Non vi è stata quindi decisione sui motivi del ricorso, superflui per effetto dell'intervenuta definizione conciliativa della controversia.

Norme richiamate

  • art. 617, comma 1, c.p.c.

    Il Tribunale aveva qualificato la domanda come opposizione agli atti esecutivi, ma tale profilo non è stato oggetto di decisione di legittimità, essendo poi intervenuta la definizione consensuale della lite.

  • art. 390 c.p.c.

    L'atto congiunto di rinuncia al ricorso con adesione della controparte è stato ritenuto idoneo a integrare i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di estinzione del giudizio non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • Quando, nel giudizio di cassazione, le parti depositano un atto congiunto che attesta la rinuncia al ricorso e l'adesione della controparte, la Corte può dichiarare l'estinzione del giudizio se risultano integrati i presupposti dell'art. 390 c.p.c.
  • L'estinzione del giudizio per rinuncia concordata rende superflua l'illustrazione e la decisione dei motivi di ricorso, poiché la controversia è stata definita dalle parti.
  • In caso di estinzione del giudizio di cassazione non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per le ipotesi di rigetto o inammissibilità del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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