Cassazione Civile, Ordinanza n. 26245/2021 del 28/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di pagamento, da parte del soggetto che gestiva il presidio sanitario, del saldo del corrispettivo per prestazioni sanitarie rese nell'ambito del servizio sanitario regionale negli anni 2009 e 2010. In primo grado era stata riconosciuta solo una parte del credito relativo al 2009, mentre era stato negato il compenso per il 2010 per mancanza di un contratto scritto. In appello, oltre al rigetto del gravame principale, sono state dichiarate inammissibili le domande subordinate di risarcimento del danno e di indennizzo per ingiustificato arricchimento relative al 2010. Con il ricorso per cassazione la società deduceva violazione degli artt. 183 c.p.c. e 2041 c.c., sostenendo che la domanda di arricchimento senza causa, formulata in via subordinata nella prima memoria ex art. 183 c.p.c. a fronte delle eccezioni di nullità del contratto sollevate dalle controparti, costituiva mera emendatio libelli e non mutatio libelli, perché inerente alla medesima vicenda sostanziale e al medesimo bene della vita, connessa in via di alternatività/incompatibilità alla domanda principale di adempimento contrattuale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto non condivisibile la declaratoria di inammissibilità della domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento, affermando che la modifica della domanda è ammissibile quando resti collegata alla vicenda sostanziale originariamente dedotta e non pregiudichi il diritto di difesa della controparte. Ha quindi cassato la sentenza impugnata limitatamente a tale capo e ha rinviato alla Corte d'appello di Torino in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
la memoria ex art. 183 c.p.c. può contenere una modifica della domanda anche con variazione di petitum e causa petendi, purché la pretesa resti connessa alla vicenda sostanziale dedotta e non si arrechi pregiudizio alle difese avversarie
l'azione di arricchimento senza causa è richiamata come domanda subordinata, connotata da carattere sussidiario rispetto alla pretesa contrattuale
il carattere sussidiario dell'azione di arricchimento giustifica la connessione per incompatibilità con la domanda principale di adempimento
riferimento materiale presente nel testo, ma la Corte valorizza la disciplina delle memorie istruttorie e modificative ex art. 183 c.p.c.
Massime di principio
- Nel giudizio di primo grado la domanda può essere modificata, ai sensi dell'art. 183 c.p.c., anche quanto a petitum e causa petendi, purché la modifica resti ancorata alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non comprometta le difese della controparte.
- Non è necessaria una formale rinuncia alla domanda originaria perché si configuri una modifica ammissibile: è sufficiente che la nuova pretesa abbia carattere sostitutivo o alternativo rispetto a quella iniziale.
- La domanda di arricchimento senza causa può essere proposta in via subordinata rispetto alla domanda di adempimento contrattuale, se entrambe riguardano il medesimo bene della vita e la stessa vicenda fattuale, essendo tra loro connesse per incompatibilità.
- Il giudizio deve favorire la trattazione unitaria della complessiva vicenda sostanziale portata dinanzi al giudice, in coerenza con economia processuale e ragionevole durata del processo, evitando pronunce meramente formalistiche.
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