Cassazione Penale, Ordinanza n. 19549/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione di merito già sfavorevole all'imputato e lo ha condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, in quanto il motivo non superava il vaglio di specificità e si risolveva in una critica non idonea a confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che ne aveva confermato l'affermazione di responsabilità per i reati di falsità personale e truffa aggravata. Il solo motivo deduceva violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla responsabilità penale, ma la Corte ha rilevato che la censura era priva di concreta specificità e pertinenza: non individuava chiaramente i capi o punti della decisione impugnata, non formulava richieste precise e non esponeva in modo adeguato le ragioni di diritto e i dati di fatto a sostegno. La Corte ha inoltre osservato che la sentenza di appello aveva già indicato, con motivazione congrua e non illogica, plurimi elementi convergenti a fondamento della condanna.
Norme richiamate
Richiamato come base della contestazione per falsità personale; la Corte non entra nel merito della sua configurazione, limitandosi a rilevare l'inammissibilità del motivo di ricorso sulla responsabilità.
art. 640, comma secondo, nn. 2 e 2-bis c.p.
Richiamato come base della contestazione per truffa aggravata; la Corte non affronta il merito degli elementi costitutivi, ma dichiara inammissibile il ricorso per difetto di specificità.
Norma implicata nella condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione la censura deve essere specifica, pertinente e correlata ai capi o punti della decisione impugnata; non è sufficiente un'affermazione generica di violazione di legge o di vizio motivazionale.
- La mancanza di specificità dei motivi va valutata sia in senso intrinseco, per genericità e indeterminatezza delle ragioni dedotte, sia in senso estrinseco, quando il motivo non si confronta con l'apparato argomentativo della sentenza impugnata e non svolge una critica realmente argomentata.
- È inammissibile il ricorso che non indichi in modo chiaro le ragioni di diritto e i dati di fatto posti a sostegno della domanda di annullamento, soprattutto quando la sentenza di merito abbia già fondato la condanna su una motivazione analitica e coerente.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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