Cassazione Penale, Ordinanza n. 08464/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello resa in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva respinto l'istanza volta a ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione tra più reati già giudicati. La difesa sosteneva, in sostanza, la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso ex art. 81, secondo comma, c.p. La Corte di cassazione ha però rilevato che il giudice dell'esecuzione aveva escluso tale unicità valorizzando l'ampio arco temporale di commissione dei fatti, la diversità delle modalità esecutive, la circostanza che alcune rapine fossero state commesse dopo la cessazione del reato associativo e con l'ausilio di complici differenti. Il ricorso non indicava elementi idonei a smentire tale motivazione, né evidenziava vizi logici o giuridici della decisione impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta e logicamente motivata l'ordinanza del giudice dell'esecuzione, che aveva negato la continuazione per mancanza di prova dell'unicità del disegno criminoso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., escludendo la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
La continuazione richiede che i singoli reati siano espressione di un unico programma criminoso deliberato fin dall'origine nelle sue linee essenziali, al quale si aggiunge di volta in volta il necessario elemento volitivo per l'attuazione del programma.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti che non vi sia stata colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 13/06/2000
la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determina •one della causa di inammissibilità
La sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p. presuppone l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; in difetto di elementi in tal senso, la somma va irrogata.
Massime di principio
- Il vincolo della continuazione non può essere riconosciuto quando i reati risultino commessi in un ampio arco temporale, con modalità esecutive differenti e con l'impiego di complici diversi, poiché tali elementi sono incompatibili con la prova di un unico disegno criminoso.
- L'unicità del disegno criminoso ex art. 81, secondo comma, c.p. deve essere desunta da indici sintomatici concreti, tra cui vicinanza cronologica, omogeneità delle condotte, identità o stretta affinità del fine, delle condizioni di tempo e di luogo e delle modalità esecutive.
- In sede di legittimità, la motivazione del giudice dell'esecuzione sul diniego della continuazione è censurabile solo se manifestamente illogica o apodittica; una motivazione coerente e non contraddittoria rende il rigetto del ricorso immune da censure.
- L'inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, salvo che emerga l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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