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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11517/2022 del 29/03/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso lamenta tre vizi: 1) violazione dell'art. 110 c.p. in relazione all'affermazione di responsabilità, dedotta essenzialmente sulle dichiarazioni del coimputato ritenute prive di riscontri e non adeguatamente valutate dalla Corte d'appello; 2) manifesta illogicità della motivazione in punto di pena, per un palese contrasto tra la misura indicata in motivazione (due anni di reclusione e €8.000 di multa) e quella indicata nel dispositivo (due anni e sei mesi di reclusione); 3) estinzione del reato per prescrizione alla data della decisione di merito, stante la decorrenza dei termini (reato consumato il 27/02/2013) e i termini massimi prorogati.

La decisione

La Corte di legittimità ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché si tratta di mera rivalutazione del materiale probatorio senza confronto con le argomentazioni logiche della sentenza impugnata. Ha invece accolto il secondo motivo: è emerso un contrasto non risolto tra motivazione e dispositivo in ordine alla pena, generando incertezza che spettava al giudice di merito dirimere. Sussistendo tale incertezza la sentenza doveva essere annullata con rinvio per nuove determinazioni; tuttavia, nel frattempo il reato si è estinto per prescrizione. Il termine di prescrizione, calcolato in sette anni e sei mesi dalla consumazione e aumentato di un anno per il periodo di sospensione del processo tra il 5/11/2019 e il 5/11/2020, è maturato il 27/08/2021. Per tale ragione la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990

    Norma sostanziale richiamata quale fattispecie reato per la quale è stata operata la riqualificazione del fatto dalla Corte d'appello; la Cassazione non entra nel merito della ricostruzione fattuale ma riconosce che, anche dopo la riqualificazione, può intervenire la prescrizione.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato nel motivo di ricorso per contestare la valutazione della responsabilità basata sulle dichiarazioni del coimputato; la Corte di legittimità lo invoca per ribadire che in sede di Cassazione non è possibile una mera rivalutazione del materiale probatorio e che il vizio non è stato provato in termini idonei a rendere ammissibile il motivo.

  • art. 157, primo comma, cod. pen.

    Norma sul calcolo del termine di prescrizione applicata per determinare la durata massima del termine prorogato a seguito delle interruzioni processuali.

  • art. 161, secondo comma, cod. pen.

    Norma richiamata per la determinazione del termine di prescrizione prorogato in relazione alle interruzioni successive alle fasi del procedimento.

  • Cass. Sez. 3, n. 3969 del 25/09/2018

    Giurisprudenza richiamata sul rapporto tra motivazione e dispositivo: la prevalenza del dispositivo non è assoluta se la motivazione contiene elementi certi e logici che dimostrino l'errore del dispositivo; tuttavia l'incertezza va risolta dal giudice di merito.

  • Cass. Sez. U, n. 1 del 19/01/2000 (Tuzzolino)

    Precedente citato in ordine alla formazione della cosa giudicata: la res iudicata si forma solo quando siano divenute irretrattabili tutte le questioni necessarie per la definizione del capo di imputazione, ivi inclusa la quantificazione definitiva della pena; finché il giudizio non sia esaurito su quel capo la causa di estinzione (es. prescrizione) deve poter essere rilevata.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non ammette in sede di legittimità motivi che consistono in una generica e non circostanziata rivalutazione del materiale probatorio: i rilievi devono indicare specifici vizi di motivazione o violazioni di diritto.
  • Un contrasto fra la motivazione e il dispositivo sulla misura della pena costituisce vizio che può portare all'annullamento della sentenza; la risoluzione dell'incongruenza spetta al giudice di merito, salvo che la prescrizione non sia nel frattempo sopravvenuta.
  • La prescrizione va calcolata tenendo conto delle proroghe e dei periodi di sospensione/interruzione del procedimento: se, prima che il giudice di merito possa adempiere all'eventuale rinvio per correggere vizi, il termine di prescrizione si è ormai compiuto, la Corte può annullare senza rinvio per estinzione del reato.
  • La res iudicata non si forma parzialmente: se rimane incerta la quantificazione della pena, la decisione non è definitivamente irrevocabile sul capo fino alla definizione anche di tale punto; quindi le cause estintive devono essere valutate finché il giudizio non sia completato sul capo di imputazione.

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