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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40569/2022 del 26/10/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la domanda di revoca o di sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, in conseguenza di un mandato di arresto internazionale emesso dalle autorità russe per reati di truffa e tentata truffa. I motivi di cassazione denunciavano: (i) vizio di motivazione e violazione delle norme sulla custodia cautelare (artt. 718, 714, 715, 274 lett. b) c.p.p.) con specifico riferimento alla mancata prova del pericolo di fuga; (ii) mancata valutazione di misure cautelari meno afflittive (anche con braccialetto elettronico) e dell'idoneità del domicilio indicato in provincia di Siena; (iii) omissione di considerare elementi ostativi all'estradizione (crisi ucraina, uscita della Federazione Russa dal Consiglio d'Europa e dalla CEDU, incensuratezza della ricorrente, modesta gravità del fatto e sospetto movente politico-economico); (iv) inosservanza dell'art. 143 c.p.p. per la mancata traduzione dell'ordinanza in lingua russa.

La decisione

Il difensore ha successivamente rinunciato al ricorso (atto pervenuto il 20/09/2022), avendo la Corte di appello, nel frattempo (sentenza del 13/09/2022), respinto la domanda di estradizione e disposto la revoca della misura custodiale con rimessione in libertà della ricorrente. Per effetto della rinuncia il ricorso in Cassazione è stato dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 589, comma 2 e 591, comma 1, lett. d), c.p.p. La Corte ha inoltre precisato che dalla declaratoria di inammissibilità per rinuncia non è conseguita alcuna condanna alle spese né sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende; la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 718 c.p.p.

    norme sulla custodia cautelare in materia di estradizione

    Richiamata dal ricorrente per censurare la valutazione del pericolo di fuga; la Corte non ha potuto esaminare i motivi di merito dopo la rinuncia, ma i rilievi erano volti a contestare la concretezza e attualità del pericolo di fuga

  • art. 714 c.p.p.

    norme procedurali sull'applicazione delle misure cautelari

    Richiamata nel motivo di cassazione relativo alla motivazione della custodia; la censura rimaneva inesaminata per rinuncia

  • art. 715 c.p.p.

    norme sulle misure cautelari alternate e sostitutive

    Invocata per sostenere l'idoneità di misure meno afflittive (anche elettroniche); la Corte non ha statuìto sul punto per sopravvenuta rinuncia

  • art. 274 lett. b) c.p.p.

    richiesta di motivazione e vizi di contraddittorietà

    Utilizzata per censurare presunte contraddizioni nella motivazione della Corte territoriale circa il pericolo di fuga

  • art. 704, comma 4, c.p.p.

    revoca della misura cautelare in caso di rigetto dell'estradizione

    La Corte di appello, nel respingere la domanda di estradizione, ha applicato questa norma disponendo la revoca della custodia e la liberazione della ricorrente

  • art. 589, comma 2 c.p.p. e art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.

    effetti della rinuncia al ricorso in Cassazione

    Per effetto della rinuncia presentata dal difensore la Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile conformemente a tali disposizioni

  • art. 143 c.p.p.

    diritto alla traduzione degli atti

    La mancata traduzione era dedotta dalla ricorrente come vizio formale; tuttavia, a seguito della rinuncia e della sopravvenuta revoca della custodia, la questione non è stata esaminata nel merito

  • art. 203 disp. att. c.p.p.

    adempimenti di cancelleria dopo la decisione

    La cancelleria è stata incaricata di espletare gli adempimenti consequenziali alla declaratoria di inammissibilità

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso in Cassazione determina la declaratoria di inammissibilità secondo gli artt. 589 e 591 c.p.p.; se l'interesse sostanziale è venuto meno (es. sopravvenuta decisione favorevole), la difesa può legittimamente rinunciare.
  • Quando si impugna una misura cautelare in materia di estradizione è necessario documentare in modo concreto e attuale il mancato pericolo di fuga; semplici dichiarazioni o la presenza di un domicilio non adeguatamente comprovato possono non essere ritenute sufficienti senza elementi concreti che escludano la possibilità di allontanamento clandestino.
  • La richiesta di misure meno afflittive (es. arresti domiciliari, braccialetto elettronico) richiede che il giudice sia messo in condizione di valutare l'efficacia di tali misure rispetto al rischio cautelare; va indicato e motivato il motivo per cui il domicilio proposto è idoneo a garantire la finalità cautelare.
  • I profili sostanziali relativi a possibili ostacoli all'estradizione (situazioni internazionali, rischio per i diritti umani, movente politico) vanno illustrati e documentati in sede giurisdizionale e possono incidere sulla decisione di merito; tuttavia, se il procedimento in Cassazione diventa inammissibile per rinuncia, tali questioni restano inevase.
  • La mancata traduzione degli atti può configurare un vizio formale rilevante, ma la sua rilevanza dipende dall'effettivo pregiudizio; anche questo profilo può restare non deciso se la parte rinuncia al gravame.

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