Cassazione Penale, Sentenza n. 40306/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale della Libertà di Catania del 13/03/2023 che, su appello del PM, aveva sostituito la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con gli arresti domiciliari. La ricorrente deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla previsione del pericolo di reiterazione: la difesa sostiene che la condotta contestata risale al 2018, ha carattere occasionale e non sono state indicate "occasioni prossime" di riproduzione della condotta tali da giustificare una misura piu' afflittiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che sussista gravità indiziaria per estorsione aggravata dalle modalità mafiose e che la decisione del Tribunale di sostituire la misura con gli arresti domiciliari sia adeguatamente motivata. La Corte ha chiarito che il giudizio prognostico sul pericolo di reiterazione deve fondarsi principalmente sulla componente storica (modalità e caratteristiche del fatto e della persona) e che non è necessario richiedere l'individuazione di specifiche "occasioni prossime" di reiterazione. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 274 co.1 lett. c) cod. proc. pen.
Define il pericolo di reiterazione come requisito per la custodia cautelare; la Corte interpreta la previsione dell'attualita' e della concretezza come un endiadi che rafforza il dovere argomentativo del giudice ma senza imporre la prova di occasioni prossime di riproduzione del reato.
Legge 16 aprile 2015 n. 47 (novellazione art. 274 cod. proc. pen.)
Legge 16 aprile 2015 n. 47
Ha introdotto nel testo la nozione di attualita' del pericolo di reiterazione; secondo la Corte questa modifica ha finalita' rafforzativa dell'obbligo motivazionale e non crea un nuovo presupposto autonomo che richieda l'individuazione di occasioni prossime.
Norma richiamata per la costituzione del Tribunale che ha adottato l'ordinanza impugnata (Tribunale della Libertà costituito ai sensi dell'art. 310).
Richiamato come principio logico: il giudizio prognostico si fonda sulla valorizzazione della componente storica delle condotte e degli antecedenti del soggetto, che alimentano la valutazione della probabilita' di reiterazione.
Massime di principio
- In presenza di gravità indiziaria per reati di tipo mafioso sussiste una presunzione relativa di adeguatezza di misure cautelari piu' afflittive; il giudice deve motivare il passaggio ad una misura piu' contenitiva valorizzando la pericolosità risultante dalle modalità del fatto.
- Per stabilire il pericolo di reiterazione ai sensi dell'art. 274 co.1 lett. c) occorre un giudizio prognostico basato soprattutto sulla componente storica: gravità, modalità e coerenza della condotta passata e profili personali del soggetto possono legittimare la misura anche in assenza della dimostrazione di "occasioni prossime".
- L'introduzione dell'elemento dell'attualità non obbliga il giudice a individuare occasioni esterne immediatamente facilitanti la ripetizione del reato; richiede invece una motivazione che colleghi in modo logico e coerente le condotte passate alla probabilità attuale di reiterazione.
- La difesa che invoca occasionalità e temporalità remota degli episodi deve dimostrare l'assenza di indicatori oggettivi e specifici di pericolosità risultanti dall'analisi complessiva delle condotte e degli antecedenti; la sola occasionalità storica non annulla automaticamente la prognosi di pericolo.
- Il giudizio prognostico e' intrinsecamente fallibile ma deve poggiare su un esame il piu' possibile completo degli elementi conoscitivi disponibili: modalita' del fatto, antecedenti, condotta di vita, e fattori causali rilevanti.
- In sede di impugnazione in cassazione la parte che contesta la misura cautelare deve articolare la censura sulla errata applicazione della norma o sul vizio motivazionale concreto, non limitandosi a affermazioni generiche.
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