Cassazione Penale, Sentenza n. 6561/2022 del 23/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore generale impugna la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la pronuncia di primo grado che dichiarava estinti per prescrizione i reati di ricettazione contestati a Palmerini (agosto 2008) e Monini (settembre 2009). Si censura il calcolo dei termini di prescrizione e la mancata considerazione della recidiva qualificata, che avrebbe inciso sui termini di prescrizione; si denuncia mancanza, insufficiente e contraddittoria motivazione perché il giudice di primo grado non avrebbe applicato la recidiva, per mera disattenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul piano processuale il ricorso è ritenuto non autosufficiente perché privo del necessario corredo documentale (certificato del casellario) e perché il vizio denunciato (omesso esame della recidiva) non era stato previamente e specificamente dedotto in appello, violando il principio di continuità della catena devolutiva (art. 606, comma 3, c.p.p.). Sul piano sostanziale la Corte osserva inoltre che dalla sentenza di merito emerge che la recidiva era stata di fatto disapplicata dal giudice di primo grado, sicché il motivo risulta manifestamente infondato. Pertanto il ricorso è stato respinto per inammissibilità.
Norme richiamate
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Norma invocata come fondamento per la dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione; la Corte ha confermato che i reati sono stati dichiarati estinti ai sensi di questa disposizione.
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Principio della continuità della catena devolutiva: i vizi di motivazione o le doglianze non dedotte in appello non possono essere sollevati per la prima volta in Cassazione; la mancata deduzione rende il motivo inammissibile.
artt. 157, comma 2, e 161 cpv., cod. pen.
Norme rilevanti per la disciplina della recidiva qualificata e del suo effetto sul calcolo della pena e dei termini di prescrizione; la corte rileva che il Procuratore non ha dedotto tempestivamente davanti alla Corte d'appello l'omessa articolazione dei motivi attinenti alla recidiva.
art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
Richiamato in relazione all'eccezione di inammissibilità: la Corte esclude che si tratti di questione di illegittimità della pena suscettibile di essere affrontata ex novo, poiché la mancata applicazione della recidiva non configura automaticamente un'illegalità della pena.
Principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (giurisprudenza)
La Cassazione richiede che i motivi di ricorso siano autosufficienti e corredati dei documenti necessari (es. certificato del casellario) onde consentire l'esame del vizio denunciato; l'assenza di tali allegazioni comporta inammissibilità.
Massime di principio
- Per poter sollevare in Cassazione la mancata applicazione di circostanze (es. recidiva) è necessario che il motivo sia stato tempestivamente e specificamente dedotto nelle fasi precedenti del giudizio (principio della continuità della catena devolutiva).
- Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: allegare i documenti essenziali (ad es. certificato del casellario) è obbligatorio quando la doglianza si fonda su fatti o elementi documentali esterni alla motivazione impugnata.
- La mancata applicazione di una recidiva, se dal provvedimento emerge il mancato aumento della pena, costituisce indizio che la circostanza aggravante non è stata riconosciuta; non sempre configura automaticamente un vizio correggibile in Cassazione se non è stata tempestivamente denunciata.
- L'eccezione prevista dall'art. 609, comma 2, c.p.p. non consente di introdurre in Cassazione questioni nuove di materiale merito o di fatto non previamente sviluppate in appello se non si tratta di una illegittimità manifesta della pena.
- In ipotesi in cui la recidiva incida sul calcolo della prescrizione, l'organo che ne deduce la rilevanza deve fornire la prova documentale (certificato del casellario) già in sede di gravame per non precludersi la tutela in Cassazione.
- Strategia difensiva: chi intende far valere aggravanti personalissime o precedenti utili per la recidiva deve curare la loro tempestiva introduzione e documentazione (produzione del casellario) nel primo e nel secondo grado di giudizio.
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