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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19738/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende. È stata confermata, per effetto dell’inammissibilità, la sentenza di condanna per furto aggravato pronunciata nei gradi di merito, inclusa la recidiva per una delle imputate.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, che aveva confermato la condanna di primo grado per furto aggravato; per una delle due ricorrenti era stata inoltre riconosciuta la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. Con l’unico motivo di ricorso hanno denunciato vizio di motivazione e violazione di legge in relazione: a) al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sull’aggravante; b) al mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo non consentito in sede di legittimità e manifestamente infondato, osservando che la valutazione comparativa tra circostanze aggravanti e attenuanti è espressione di discrezionalità di merito, censurabile solo se arbitraria o illogica; quanto alla sospensione condizionale, ha ritenuto corretto il giudizio di merito sul rischio di recidiva fondato sui precedenti e, per uno dei ricorrenti, anche sulla condotta accertata in precedente occasione.

Norme richiamate

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche e il loro eventuale giudizio di comparazione con aggravanti rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo in presenza di arbitrio o manifesta illogicità della motivazione.

  • art. 163 c.p.

    La sospensione condizionale della pena può essere negata quando il giudice di merito, sulla base di elementi concreti come i precedenti penali e la condotta pregressa, ritenga probabile la futura commissione di reati analoghi.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 606 c.p.p.

    Le doglianze di vizio di motivazione e violazione di legge sono state ritenute non scrutinabili perché miravano a una rivalutazione di merito non consentita in sede di legittimità.

Massime di principio

  • Il giudizio di comparazione tra circostanze eterogenee o omogenee è valutazione tipicamente discrezionale del giudice di merito e non è censurabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
  • La mancata concessione delle attenuanti generiche non può essere ribaltata in sede di legittimità quando la sentenza impugnata renda conto, anche sinteticamente, delle ragioni della scelta sanzionatoria e dell’adeguatezza della pena.
  • Il diniego della sospensione condizionale della pena è legittimo quando il giudice apprezzi in concreto un rischio di recidiva desunto da precedenti penali o da elementi di condotta specifici, trattandosi di prognosi riservata al merito.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto o del trattamento sanzionatorio.
  • La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende.
  • La recidiva e i precedenti dell’imputato possono essere valorizzati per escludere la concessione del beneficio della sospensione condizionale, se il giudice ne ricava un giudizio prognostico sfavorevole concreto.

Come è indicizzato

MaterieFurtoCircostanze del reatoPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioParte generaleProcesso penale
IstitutiRecidiva

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