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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31984/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

I due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano. La prima ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione di legge e manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione in ordine alla tempestività della querela, sostenendo una diversa individuazione del termine iniziale; il motivo è stato ritenuto reiterativo di censure già proposte in appello, aspecifico e comunque infondato, poiché il dies a quo era stato correttamente individuato nella comunicazione della compagnia assicurativa di diniego del risarcimento. Con il secondo motivo la ricorrente ha contestato la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603 c.p.p., mediante l'escussione dell'unica testimone oculare; la censura è stata ritenuta aspecifica e manifestamente infondata, non confrontandosi con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva ritenuto sufficiente il compendio probatorio e superflua l'integrazione istruttoria. Con il terzo motivo è stata dedotta l'asserita inesistenza giuridica della richiesta di indennizzo per mancanza di sottoscrizione, da cui sarebbe derivata l'insussistenza del reato contestato; la Corte ha ritenuto irrilevanti, ai fini dell'accertamento penale, i requisiti civilistici di validità dell'atto, rilevando che la richiesta era stata presentata da un legale incaricato in nome e per conto della ricorrente ed era corredata da certificato medico. Con il quarto motivo la prima ricorrente ha censurato il diniego delle circostanze attenuanti generiche. Anche tale motivo, così come l'unico motivo proposto dal secondo ricorrente, relativo al trattamento sanzionatorio, è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva motivato l'assenza di elementi positivamente valutabili ai fini dell'art. 62-bis c.p. La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato, quanto alle censure sulla querela, la loro reiteratività e aspecificità, oltre alla correttezza della motivazione d'appello sull'individuazione del dies a quo. Ha ritenuto manifestamente infondata la doglianza sulla rinnovazione dell'istruttoria, in assenza di un adeguato confronto con la motivazione impugnata. Ha escluso che la mancanza di sottoscrizione della richiesta di indennizzo incidesse sull'accertamento del reato, considerato che l'atto era stato presentato da un legale incaricato e corredato da documentazione medica. Ha infine confermato la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, precisando che il giudice non deve esaminare ogni singolo elemento dedotto dalle parti, essendo sufficiente il riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 642 c.p.

    La validità civilistica della richiesta di indennizzo, inclusa la sottoscrizione, non è stata ritenuta decisiva per l'accertamento del reato quando la richiesta risulti comunque presentata in nome e per conto dell'interessato da un legale incaricato e corredata dalla documentazione pertinente.

  • art. 603 c.p.p.

    La mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale non è censurabile in cassazione con una doglianza aspecifica che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata sulla sufficienza delle prove e sulla superfluità dell'integrazione.

  • art. 62-bis c.p.

    Nel motivare il diniego delle attenuanti generiche è sufficiente che il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza dover esaminare analiticamente ogni elemento favorevole o sfavorevole prospettato dalle parti.

Massime di principio

  • È inammissibile in cassazione il motivo che si limiti a reiterare doglianze già dedotte e disattese in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La tempestività della querela va valutata individuando il momento in cui la persona offesa acquisisce conoscenza effettiva del fatto-reato e, nel caso esaminato, tale momento è stato individuato nella comunicazione dell'assicuratore recante il diniego del risarcimento.
  • La censura relativa alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale è inammissibile o manifestamente infondata quando non si confronti con la motivazione del giudice di merito che abbia ritenuto sufficiente il quadro probatorio e superflua l'integrazione richiesta.
  • Ai fini dell'accertamento del reato, l'assenza di requisiti civilistici di validità dell'atto non esclude di per sé la rilevanza penale della richiesta quando risulti che essa è stata presentata in nome e per conto dell'interessato da un soggetto incaricato.
  • Nel diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a valutare singolarmente tutti gli elementi prospettati dalle parti, essendo sufficiente una motivazione riferita agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.

Come è indicizzato

MaterieTruffaImpugnazioniCircostanze del reato
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale

Testo integrale

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