Cassazione Civile, Ordinanza n. 27702/2024 del 25/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La controversia nasce da un contratto del 18 dicembre 2008 avente a oggetto la cessione di un immobile/area e, contestualmente, l’assunzione di obblighi di edificazione e consegna di alcune unità immobiliari quale corrispettivo. Il giudice di primo grado aveva dichiarato la risoluzione del rapporto per grave inadempimento della società, ritenendo che, scaduto il termine triennale decorrente dal rilascio della concessione edilizia, fossero stati eseguiti solo lavori iniziali di sbancamento. La corte d’appello aveva confermato la decisione. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione dei criteri di interpretazione contrattuale, sostenendo che i giudici di merito avessero erroneamente ravvisato un collegamento funzionale tra vendita/permuta e appalto e che si trattasse invece di contratti distinti, con il primo integralmente eseguito e il secondo solo parzialmente eseguito; 2) violazione dei medesimi canoni interpretativi e dell’art. 1218 c.c., per non avere i giudici valutato che il ritardo nell’esecuzione dei lavori era dipeso da un ostacolo esterno rappresentato dalla presenza di una cabina elettrica dell’ente energetico, ostacolo che avrebbe impedito la tempestiva prosecuzione delle opere nonostante i tentativi di rimozione e la successiva iniziativa giudiziaria; 3) violazione degli artt. 936, 1150 e 1453 c.c., per il rigetto della domanda riconvenzionale volta a ottenere il valore delle migliorie e delle opere già eseguite sul fondo in caso di risoluzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché la doglianza non rispettava l’onere di specificità: la ricorrente non aveva indicato in modo puntuale quali canoni ermeneutici fossero stati violati né aveva riprodotto compiutamente il testo contrattuale su cui fondava la censura, in violazione dell’art. 366, n. 6, c.p.c. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che, ai fini della risoluzione del contratto per inadempimento, non basta la gravità oggettiva del ritardo o dell’inadempimento, ma occorre anche la sua imputabilità a dolo o colpa del debitore. La sentenza impugnata si era limitata a valorizzare la consapevolezza della società circa la presenza della cabina elettrica e l’assunzione dell’obbligo di rimuoverla, senza esaminare se il superamento del termine fosse o meno imputabile alla società, cioè senza verificare la presenza o meno della responsabilità ex art. 1218 c.c. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del secondo. Di conseguenza, la sentenza d’appello è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
Invocato come criterio di interpretazione del contratto; la Corte ribadisce che la censura per violazione dei canoni ermeneutici richiede specifica indicazione dei criteri asseritamente disattesi e del modo in cui il giudice se ne sarebbe discostato.
Costituisce il parametro formale dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
Il ricorso deve indicare specificamente gli atti e i documenti sui quali si fonda, con riproduzione diretta o indiretta del loro contenuto e indicazione della loro collocazione processuale; la mancanza di tali elementi rende inammissibile la censura.
La risoluzione del contratto a prestazioni corrispettive presuppone non solo un inadempimento grave, ma anche un inadempimento imputabile al debitore.
La diffida ad adempiere non è di per sé sufficiente a fondare la responsabilità del debitore se non ricorrono i presupposti dell’imputabilità dell’inadempimento.
La responsabilità contrattuale poggia su una presunzione di colpa del debitore, superabile con la prova dello specifico impedimento non imputabile che abbia reso impossibile o ritardato la prestazione.
Richiamato dalla ricorrente in relazione al diritto al valore delle opere e migliorie eseguite sul fondo in caso di risoluzione.
Richiamato dalla ricorrente come base del preteso diritto all’indennizzo per i miglioramenti apportati al bene.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la censura di violazione dei canoni di interpretazione contrattuale è ammissibile solo se il ricorrente indica specificamente quali regole ermeneutiche sarebbero state violate e trascrive, almeno nei passaggi essenziali, il testo del contratto necessario a comprendere la diversa interpretazione proposta.
- La qualificazione giuridica del contratto è sindacabile in cassazione, ma l’interpretazione della volontà negoziale resta un accertamento di fatto riservato al giudice di merito, censurabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per vizio motivazionale nei limiti consentiti.
- La risoluzione per inadempimento di un contratto a prestazioni corrispettive richiede non solo l’esistenza di un inadempimento grave, ma anche che esso sia imputabile al debitore ai sensi dell’art. 1218 c.c.; il giudice deve quindi accertare anche il profilo della colpa o del dolo.
- L’inadempimento o il ritardo non sono imputabili quando il debitore dimostri che la prestazione è stata impedita da una causa a lui non riferibile nonostante la normale diligenza e l’adozione delle iniziative ragionevolmente esigibili per rimuovere l’ostacolo.
- Quando siano domandate le conseguenze restitutorie della risoluzione, le eventuali domande accessorie sul valore delle opere o migliorie eseguite restano logicamente subordinate all’esito della pronuncia principale e possono essere assorbite dall’accoglimento del motivo che investe la risoluzione stessa.
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