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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07072/2023 del 09/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni d'imposta 2009 e 2010, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione come redditi diversi alcuni bonifici confluiti su un conto corrente intestato alla contribuente, ritenuti privi di giustificazione. La contribuente aveva sostenuto che si trattasse di somme ricevute a titolo di regali familiari in occasione di ricorrenze. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la Commissione tributaria regionale ha confermato il rigetto, ma con una motivazione che la ricorrente ha censurato per incomprensibilità, contraddittorietà, omissione e violazione di legge. In particolare ha dedotto: violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice deciso su fatti estranei alla materia del contendere e su una ricostruzione non corrispondente agli atti; violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 4 d.lgs. 546/1992 per incoerenza tra motivazione ed elementi di causa; omessa pronuncia e motivazione contraddittoria sul puntuale esame dei bonifici contestati; errata affermazione circa l'esistenza di un bonifico con causale "regolamento merci" e sulla data dei bonifici rispetto al compleanno del figlio; infine censura sul capo spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e del d.m. 55/2014. La Corte ha anche escluso rilievo a pretese difese fondate su giudicati esterni non provati o comunque non vincolanti per annualità diverse.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, ritenendo assorbiti gli altri. Ha rilevato che la sentenza della CTR era avulsa dall'oggetto del contendere perché: non menzionava uno degli avvisi di accertamento pur indicato in epigrafe; parlava erroneamente di un parziale accoglimento in primo grado quando invece la CTP aveva rigettato integralmente il ricorso; faceva riferimento a un bonifico di euro 30.000 non corrispondente, per importo e causale, ai bonifici oggetto di lite; e formulava motivazioni tra loro contraddittorie. Ne è derivato il vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c. e, soprattutto, di motivazione apparente/nullità della sentenza per impossibilità di comprendere il percorso logico-giuridico seguito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può porre a fondamento della decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere né introdurre un titolo nuovo o diverso da quello dedotto dalle parti; la decisione resa su presupposti diversi integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 115 c.p.c.

    La ricorrente lo invoca per censurare una motivazione ritenuta incoerente rispetto agli elementi di causa; la Corte valorizza il vizio solo in quanto la motivazione della CTR risulta non coerente e non ancorata agli atti.

  • art. 4 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È richiamato dalla ricorrente in combinazione con il vizio motivazionale; nel testo della decisione non viene sviluppata una specifica interpretazione autonoma della norma.

  • art. 91 c.p.c.

    È richiamato nel quinto motivo per la censura della regolazione delle spese, motivo rimasto assorbito per l'accoglimento dei primi due motivi.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Richiamato dalla ricorrente in tema di liquidazione delle spese; il motivo resta assorbito.

Massime di principio

  • Viola l'art. 112 c.p.c. il giudice che decida la controversia sulla base di fatti, importi o causali non corrispondenti a quelli dedotti e provati nel processo, così da pronunciare su una materia del contendere diversa da quella effettivamente devoluta.
  • La motivazione è apparente e la sentenza è nulla quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio perché costruita su presupposti fattuali errati, su un oggetto del giudizio male individuato o su argomentazioni intrinsecamente contraddittorie.
  • Nel processo tributario, la sentenza relativa a un'annualità d'imposta non vincola automaticamente le annualità successive, salvo che riguardi elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente; in difetto, non può essere opposta come giudicato esterno per periodi d'imposta diversi.
  • Quando il giudice di merito omette di confrontarsi con gli specifici atti contestati e con le deduzioni delle parti, limitandosi a riferimenti generici o incongrui a operazioni differenti, la decisione è censurabile per difetto di coerenza logica e giuridica.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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