Cassazione Civile, Ordinanza n. 07072/2023 del 09/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento IRPEF relativi agli anni d'imposta 2009 e 2010, con cui l'Ufficio ha recuperato a tassazione come redditi diversi alcuni bonifici confluiti su un conto corrente intestato alla contribuente, ritenuti privi di giustificazione. La contribuente aveva sostenuto che si trattasse di somme ricevute a titolo di regali familiari in occasione di ricorrenze. In primo grado il ricorso era stato rigettato; in appello la Commissione tributaria regionale ha confermato il rigetto, ma con una motivazione che la ricorrente ha censurato per incomprensibilità, contraddittorietà, omissione e violazione di legge. In particolare ha dedotto: violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere il giudice deciso su fatti estranei alla materia del contendere e su una ricostruzione non corrispondente agli atti; violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 4 d.lgs. 546/1992 per incoerenza tra motivazione ed elementi di causa; omessa pronuncia e motivazione contraddittoria sul puntuale esame dei bonifici contestati; errata affermazione circa l'esistenza di un bonifico con causale "regolamento merci" e sulla data dei bonifici rispetto al compleanno del figlio; infine censura sul capo spese ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e del d.m. 55/2014. La Corte ha anche escluso rilievo a pretese difese fondate su giudicati esterni non provati o comunque non vincolanti per annualità diverse.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo, esaminati congiuntamente, ritenendo assorbiti gli altri. Ha rilevato che la sentenza della CTR era avulsa dall'oggetto del contendere perché: non menzionava uno degli avvisi di accertamento pur indicato in epigrafe; parlava erroneamente di un parziale accoglimento in primo grado quando invece la CTP aveva rigettato integralmente il ricorso; faceva riferimento a un bonifico di euro 30.000 non corrispondente, per importo e causale, ai bonifici oggetto di lite; e formulava motivazioni tra loro contraddittorie. Ne è derivato il vizio di violazione dell'art. 112 c.p.c. e, soprattutto, di motivazione apparente/nullità della sentenza per impossibilità di comprendere il percorso logico-giuridico seguito. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa e regolare anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il giudice non può porre a fondamento della decisione fatti o situazioni estranei alla materia del contendere né introdurre un titolo nuovo o diverso da quello dedotto dalle parti; la decisione resa su presupposti diversi integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La ricorrente lo invoca per censurare una motivazione ritenuta incoerente rispetto agli elementi di causa; la Corte valorizza il vizio solo in quanto la motivazione della CTR risulta non coerente e non ancorata agli atti.
art. 4 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È richiamato dalla ricorrente in combinazione con il vizio motivazionale; nel testo della decisione non viene sviluppata una specifica interpretazione autonoma della norma.
È richiamato nel quinto motivo per la censura della regolazione delle spese, motivo rimasto assorbito per l'accoglimento dei primi due motivi.
Richiamato dalla ricorrente in tema di liquidazione delle spese; il motivo resta assorbito.
Massime di principio
- Viola l'art. 112 c.p.c. il giudice che decida la controversia sulla base di fatti, importi o causali non corrispondenti a quelli dedotti e provati nel processo, così da pronunciare su una materia del contendere diversa da quella effettivamente devoluta.
- La motivazione è apparente e la sentenza è nulla quando, pur esistendo graficamente, non consente di comprendere il ragionamento decisorio perché costruita su presupposti fattuali errati, su un oggetto del giudizio male individuato o su argomentazioni intrinsecamente contraddittorie.
- Nel processo tributario, la sentenza relativa a un'annualità d'imposta non vincola automaticamente le annualità successive, salvo che riguardi elementi costitutivi della fattispecie a carattere tendenzialmente permanente; in difetto, non può essere opposta come giudicato esterno per periodi d'imposta diversi.
- Quando il giudice di merito omette di confrontarsi con gli specifici atti contestati e con le deduzioni delle parti, limitandosi a riferimenti generici o incongrui a operazioni differenti, la decisione è censurabile per difetto di coerenza logica e giuridica.
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