Cassazione Civile, Ordinanza n. 37526/2022 del 22/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l’INPS pretendeva contributi dovuti alla Gestione Separata per l’anno 2013. La Corte d’appello aveva rigettato l’opposizione del professionista ritenendo che il credito non fosse prescritto, perché il dies a quo della prescrizione doveva farsi coincidere con la scadenza del termine di pagamento del 20 agosto 2014, previsto dal D.P.C.M. 13 giugno 2014 per il versamento con maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. Il ricorrente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del D.P.C.M. 13 giugno 2014, sostenendo che quel termine del 20 agosto non era un termine alternativo di adempimento, ma soltanto una facoltà di pagamento tardivo con maggiorazione; pertanto il termine rilevante ai fini prescrizionali era quello dell’8 luglio 2014, con conseguente maturazione della prescrizione prima della ricezione dell’invito al pagamento, avvenuta l’11 luglio 2019.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha affermato che, per i contributi dovuti alla Gestione Separata, la prescrizione decorre dalla scadenza del termine ordinario di pagamento e che il differimento con pagamento maggiorato previsto dal D.P.C.M. non muta il dies a quo, poiché non introduce un termine alternativo di adempimento dell’obbligazione principale. Nel caso concreto, il termine rilevante era il 7 luglio 2014, non il 20 agosto 2014, sicché la sentenza d’appello è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di L’Aquila in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
è stato invocato quale vizio di violazione e falsa applicazione di legge per censurare la decisione di merito sul dies a quo della prescrizione.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 1 D.P.C.M. 13 giugno 2014
la Corte ha ritenuto che la previsione del pagamento entro il 7 luglio 2014 e, in alternativa, dal 8 luglio al 20 agosto 2014 con maggiorazione dello 0,40% non sposti il termine di scadenza dell’obbligazione principale, ma consenta solo un pagamento tardivo oneroso.
art. 18, comma 4, d.lgs. n. 241/1997
i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali da titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate da enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi
costituisce la base normativa del collegamento tra scadenze fiscali e versamento dei contributi previdenziali.
art. 55 r.d.l. n. 1827/1935
dal giorno in cui i singoli contributi dovevano essere versati
viene richiamato come norma che ancora il decorso della prescrizione al momento in cui i contributi avrebbero dovuto essere versati.
d.P.C.M. 13 giugno 2014
ha natura regolamentare e può differire i termini di versamento, incidendo quindi anche sulla decorrenza della prescrizione.
Massime di principio
- La prescrizione dei contributi dovuti alla Gestione Separata decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo, non dalla presentazione della dichiarazione dei redditi.
- Il differimento del termine di versamento previsto da un atto regolamentare rileva ai fini della decorrenza della prescrizione solo se sposta effettivamente la scadenza dell’obbligazione principale.
- La facoltà di pagare oltre il termine ordinario con una maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo non trasforma il termine posticipato in un diverso termine di scadenza dell’obbligazione contributiva.
- Ai fini della prescrizione dei contributi previdenziali, ciò che conta è il giorno in cui il contributo doveva essere versato secondo la disciplina applicabile al caso concreto.
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