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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16521/2024 del 13/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (correntista)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di conto corrente intercorsi tra una società e un istituto di credito. La società, assumendo l'illegittimità di addebiti bancari a titolo di interessi anatocistici, interessi ultralegali, commissione di massimo scoperto e spese varie, aveva agito per ottenere la ripetizione delle somme ritenute indebitamente incamerate dalla banca. In primo grado la domanda era stata accolta sulla base della ritenuta nullità del contratto per mancata produzione in giudizio del documento scritto. La Corte d'appello, invece, aveva riformato la decisione ritenendo che la sola mancata produzione del contratto non bastasse a fondare la nullità e che, in mancanza del contratto e degli estratti conto completi, mancasse la prova dei pagamenti indebiti e quindi del credito restitutorio. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto: (1) violazione dell'art. 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che, avendo domandato la nullità del contratto per difetto di forma scritta, la mancanza del documento non impediva l'accoglimento della domanda e che gli estratti conto scalari erano prova idonea; (2) violazione degli stessi parametri e omesso esame di un fatto decisivo, censurando la svalutazione della CTU, svolta su documentazione ritenuta incompleta senza adeguata motivazione; (3) violazione degli artt. 117 e 119 TUB, degli artt. 2220 e 2697 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c., per avere il giudice di merito negato rilievo alla circostanza che la banca non avesse specificamente dimostrato la validità formale del contratto; (4) omesso esame di fatti decisivi in tema di interessi ultralegali, anatocismo e commissione di massimo scoperto, motivo poi rimasto assorbito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi di ricorso, ritenendo errata la decisione della Corte d'appello sia nel distribuire l'onere della prova sia nel ritenere inutilizzabile la consulenza tecnica basata anche sugli estratti scalari. Ha affermato che, quando l'azione del correntista sia fondata sulla mancata conclusione del contratto in forma scritta e tale circostanza sia contestata dalla banca, non può pretendersi dall'attore la prova negativa della mancanza della documentazione contrattuale, gravando invece sulla banca l'onere di dimostrare la valida conclusione del negozio. Ha inoltre ribadito che, in materia di conto corrente bancario, la prova dei movimenti e dei saldi può essere ricostruita anche tramite documentazione non integrale e mediante consulenza tecnica d'ufficio basata su estratti scalari o altri documenti idonei. Il quarto motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    viene richiamato per il riparto dell'onere della prova; la Corte precisa che, se la banca contesta la mancata forma scritta del contratto, non può gravare il correntista della prova negativa della documentazione dell'accordo, dovendo la banca fornire il positivo riscontro della valida conclusione del negozio.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 116 c.p.c. per censurare la valutazione delle prove e delle risultanze della CTU.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato insieme all'art. 115 c.p.c. per censurare la valutazione delle prove e delle risultanze della CTU.

  • art. 117 TUB

    richiamato per sostenere la nullità del contratto di conto corrente per difetto di forma scritta.

  • art. 119 TUB

    richiamato per i profili di documentazione del rapporto bancario e della prova dei movimenti di conto.

  • art. 2220 c.c.

    richiamato in relazione alla conservazione della documentazione contabile e alla prova del rapporto bancario.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ripetizione di indebito relativo a un conto corrente bancario, il correntista deve provare il pagamento e la mancanza di causa debendi; tuttavia, se deduce che il contratto non sia stato validamente concluso per difetto di forma scritta e tale circostanza sia contestata dalla banca, non gli può essere imposto di provare negativamente l'assenza del documento contrattuale, dovendo la banca dimostrare la valida stipulazione.
  • La mancata produzione integrale degli estratti conto mensili non comporta, di per sé, l'impossibilità di ricostruire i rapporti dare-avere tra banca e cliente: il giudice può valorizzare anche altri documenti idonei, compresi gli estratti scalari, nonché le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, purché consentano una ricostruzione certa e completa dei saldi e dei movimenti.
  • È censurabile la decisione di merito che, senza adeguata motivazione, qualifichi come inattendibile una consulenza tecnica solo perché basata su documentazione non integrale, quando tale metodo ricostruttivo sia idoneo a integrare la prova richiesta nel processo di ripetizione dell'indebito bancario.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteProveInadempimento
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioni
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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