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Sentenza

Sentenza del 10/07/2023 n. 514 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria

Contributo unificato - requisiti oggettivi - motivi aggiunti - ampliamento del thema decidendum - impugnazione di un atto diverso da quello originario - debenzaProcesso tributario - ricorso cumulativo improprio - ammissibilità - condizione - identità delle questioni sollevate

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contestazione della debenza del contributo unificato per motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a.; le società sostenevano che i motivi aggiunti (impugnazione dell'art. 24 del Capitolato) non avrebbero ampliato il thema decidendum rispetto al ricorso principale e pertanto non avrebbero comportato l'obbligo di ulteriore contributo; questione accessoria sull'ammissibilità del ricorso cumulativo "improprio" proposto congiuntamente da più soggetti avverso distinti inviti al pagamento, verificando l'identità delle questioni dedotte.

La decisione

La Commissione ha accolto l'appello del TAR Liguria riformando la decisione di primo grado: ha rilevato che i motivi aggiunti hanno impugnato un atto diverso e autonomamente lesivo (l'art. 24 del Capitolato), determinando un considerevole ampliamento del petitum e della causa petendi e quindi del thema decidendum, con la conseguenza che il ricorso aggiuntivo è soggetto al contributo unificato. Inoltre ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo "improprio" fra più soggetti avverso distinti inviti al pagamento quando sussista identità delle questioni sottese. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 43 c.p.a.

    Disciplina i motivi aggiunti nel ricorso amministrativo; utilizzato per valutare quando i motivi aggiunti costituiscono oggetto nuovo tale da comportare la debenza del contributo unificato.

  • art. 40, comma 1, lett. b) c.p.a.

    "l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto e il provvedimento impugnato"

    Richiama il principio che normalmente ciascun ricorso impugna un provvedimento; se con motivi aggiunti si colpiscono altri provvedimenti si pone la questione della debenza del contributo unificato.

  • art. 13, commi 6-bis e 6-bis1, d.P.R. n. 115/2002

    Stabilisce la misura e le condizioni del contributo unificato; collegato alla valutazione se i motivi aggiunti determinano un ampliamento significativo dell'oggetto della controversia.

  • Sentenza Corte di Giustizia UE C-61/14 (6 ottobre 2015)

    Principio di riferimento per valutare la rilevanza del "considerevole ampliamento" dell'oggetto della controversia ai fini dell'applicazione di oneri (qui il contributo unificato).

  • Cassazione civile n. 10150/2019

    Riconosce l'ammissibilità del cumulo 'improprio' nel processo tributario quando ricorsi congiunti da più soggetti vertono su identiche questioni, richiamando l'analogia dell'art. 103 c.p.c.

  • Cassazione civile n. 25407/2022

    Ha affermato il principio per cui i motivi aggiunti sono soggetti al contributo unificato se determinano un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia; distingue tra 'connessione debole' (soggetta a contributo) e 'connessione forte' (esente).

  • Cassazione civile n. 23873/2020

    Richiama la distinzione tra connessioni deboli e forti fra cause ai fini dell'esenzione dal contributo unificato per motivi aggiunti.

Massime di principio

  • I motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. sono soggetti al contributo unificato se chiedono l'annullamento di provvedimenti autonomamente lesivi non in rapporto di pregiudizialità/dipendenza con l'atto originario (connessione debole).
  • I motivi aggiunti sono esenti dal contributo unificato se riguardano atti in rapporto di pregiudizialità o dipendenza (connessione forte) con l'atto impugnato in primo luogo; la valutazione si basa sul rapporto fra gli atti e non sul medesimo interesse sostanziale del ricorrente.
  • Per stabilire se vi sia 'considerevole ampliamento' occorre confrontare petitum e causa petendi dell'originario ricorso con quelli introdotti dai motivi aggiunti: l'impugnazione di una disposizione o di un provvedimento diverso configura di regola ampliamento.
  • Nel processo tributario è ammesso il cumulo 'improprio' (ricorso congiunto da più soggetti avverso distinti atti) quando dalle impugnazioni sorgono identiche questioni giuridiche o di fatto la cui soluzione condiziona la decisione.
  • Nella redazione dei motivi aggiunti conviene esplicitare la natura del rapporto (pregiudizialità vs. autonome lesività) rispetto all'atto originario: se si vuole evitare l'onere di ulteriore contributo, occorre dimostrare la dipendenza/preclusività dell'atto aggiunto dall'atto originario.
  • La valutazione della debenza del contributo non dipende dal fatto che le censure siano le stesse fra ricorso principale e motivi aggiunti, ma dall'oggetto concreto dell'impugnazione (quale atto si chiede di annullare).

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