Sentenza del 10/07/2023 n. 514 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
Contributo unificato - requisiti oggettivi - motivi aggiunti - ampliamento del thema decidendum - impugnazione di un atto diverso da quello originario - debenzaProcesso tributario - ricorso cumulativo improprio - ammissibilità - condizione - identità delle questioni sollevate
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione della debenza del contributo unificato per motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a.; le società sostenevano che i motivi aggiunti (impugnazione dell'art. 24 del Capitolato) non avrebbero ampliato il thema decidendum rispetto al ricorso principale e pertanto non avrebbero comportato l'obbligo di ulteriore contributo; questione accessoria sull'ammissibilità del ricorso cumulativo "improprio" proposto congiuntamente da più soggetti avverso distinti inviti al pagamento, verificando l'identità delle questioni dedotte.
La decisione
La Commissione ha accolto l'appello del TAR Liguria riformando la decisione di primo grado: ha rilevato che i motivi aggiunti hanno impugnato un atto diverso e autonomamente lesivo (l'art. 24 del Capitolato), determinando un considerevole ampliamento del petitum e della causa petendi e quindi del thema decidendum, con la conseguenza che il ricorso aggiuntivo è soggetto al contributo unificato. Inoltre ha ritenuto ammissibile il ricorso cumulativo "improprio" fra più soggetti avverso distinti inviti al pagamento quando sussista identità delle questioni sottese. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 43 c.p.a.
Disciplina i motivi aggiunti nel ricorso amministrativo; utilizzato per valutare quando i motivi aggiunti costituiscono oggetto nuovo tale da comportare la debenza del contributo unificato.
art. 40, comma 1, lett. b) c.p.a.
"l'indicazione dell'oggetto della domanda, ivi compreso l'atto e il provvedimento impugnato"
Richiama il principio che normalmente ciascun ricorso impugna un provvedimento; se con motivi aggiunti si colpiscono altri provvedimenti si pone la questione della debenza del contributo unificato.
art. 13, commi 6-bis e 6-bis1, d.P.R. n. 115/2002
Stabilisce la misura e le condizioni del contributo unificato; collegato alla valutazione se i motivi aggiunti determinano un ampliamento significativo dell'oggetto della controversia.
Sentenza Corte di Giustizia UE C-61/14 (6 ottobre 2015)
Principio di riferimento per valutare la rilevanza del "considerevole ampliamento" dell'oggetto della controversia ai fini dell'applicazione di oneri (qui il contributo unificato).
Cassazione civile n. 10150/2019
Riconosce l'ammissibilità del cumulo 'improprio' nel processo tributario quando ricorsi congiunti da più soggetti vertono su identiche questioni, richiamando l'analogia dell'art. 103 c.p.c.
Cassazione civile n. 25407/2022
Ha affermato il principio per cui i motivi aggiunti sono soggetti al contributo unificato se determinano un considerevole ampliamento dell'oggetto della controversia; distingue tra 'connessione debole' (soggetta a contributo) e 'connessione forte' (esente).
Cassazione civile n. 23873/2020
Richiama la distinzione tra connessioni deboli e forti fra cause ai fini dell'esenzione dal contributo unificato per motivi aggiunti.
Massime di principio
- I motivi aggiunti ex art. 43 c.p.a. sono soggetti al contributo unificato se chiedono l'annullamento di provvedimenti autonomamente lesivi non in rapporto di pregiudizialità/dipendenza con l'atto originario (connessione debole).
- I motivi aggiunti sono esenti dal contributo unificato se riguardano atti in rapporto di pregiudizialità o dipendenza (connessione forte) con l'atto impugnato in primo luogo; la valutazione si basa sul rapporto fra gli atti e non sul medesimo interesse sostanziale del ricorrente.
- Per stabilire se vi sia 'considerevole ampliamento' occorre confrontare petitum e causa petendi dell'originario ricorso con quelli introdotti dai motivi aggiunti: l'impugnazione di una disposizione o di un provvedimento diverso configura di regola ampliamento.
- Nel processo tributario è ammesso il cumulo 'improprio' (ricorso congiunto da più soggetti avverso distinti atti) quando dalle impugnazioni sorgono identiche questioni giuridiche o di fatto la cui soluzione condiziona la decisione.
- Nella redazione dei motivi aggiunti conviene esplicitare la natura del rapporto (pregiudizialità vs. autonome lesività) rispetto all'atto originario: se si vuole evitare l'onere di ulteriore contributo, occorre dimostrare la dipendenza/preclusività dell'atto aggiunto dall'atto originario.
- La valutazione della debenza del contributo non dipende dal fatto che le censure siano le stesse fra ricorso principale e motivi aggiunti, ma dall'oggetto concreto dell'impugnazione (quale atto si chiede di annullare).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 lug 2023Sentenza del 10/07/2023 n. 25 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
- Sentenza · 10 lug 2023Sentenza del 10/07/2023 n. 27 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
- Sentenza · 10 lug 2023Sentenza del 10/07/2023 n. 26 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
- Sentenza · 10 lug 2023Sentenza del 10/07/2023 n. 2105 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
- Sentenza · 10 lug 2023Sentenza del 10/07/2023 n. 2109 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
- Sentenza · 10 lug 2023Sentenza del 10/07/2023 n. 2587 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →