Sentenza del 10/07/2023 n. 26 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
IRAP - Maggiori versamenti in acconto - Domanda di rimborso - Indebito oggettivo - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso di maggiori versamenti effettuati a titolo di acconto IRAP sostenendo che fosse sorto un credito. La controversia verteva sul fatto se tale credito potesse essere considerato indebito oggettivo e quindi rimborsabile prima che il credito stesso fosse definitivo.
La decisione
La Corte ha ritenuto legittimo il silenzio-rifiuto formato dall'Ufficio: il diritto al rimborso per maggiori somme versate in acconto IRAP richiede la duplicazione dell'imposta, ossia che le somme siano state effettivamente pagate e dovute per lo stesso periodo d'imposta. Se il credito non è definitivo (non è stata accertata e consolidata la duplicazione dell'imposta) non può formarsi un credito per indebito oggettivo e la richiesta di rimborso può essere respinta.
Norme richiamate
art. 30 d.lgs. n. 446 del 1997
art. 30 d.lgs. n. 446/1997
La norma è stata richiamata per disciplinare la materia dell'IRAP e dei relativi versamenti e per stabilire che il diritto al rimborso presuppone una situazione di duplicazione dell'imposta per lo stesso periodo d'imposta; in pratica la norma è interpretata nel senso che non basta un credito non definitivo per ottenere il rimborso.
art. 2037 c.c.
La norma del codice civile è stata evocata nella prospettiva dell'indebito (restitutio in integrum/indebito oggettivo): per applicarla occorre l'effettiva percezione indebita da parte dell'Amministrazione, qui intesa come duplicazione del pagamento a carico del contribuente; in assenza di duplicazione definitiva non si configura l'indebito oggettivo.
Massime di principio
- Il rimborso di versamenti IRAP come indebito oggettivo richiede la duplicazione effettiva dell'imposta per lo stesso periodo d'imposta: senza duplicazione consolidata non nasce diritto al rimborso.
- Le istanze di rimborso basate su crediti non definitivi possono legittimamente essere respinte (o essere oggetto di silenzio-rifiuto) dall'Amministrazione fino a che il credito non sia definitivamente accertato.
- Il contribuente che ritiene di aver pagato in duplicato deve dimostrare che le somme sono state effettivamente versate e che il pagamento riguarda la medesima obbligazione tributaria/periodo d'imposta.
- Prima di proporre un ricorso giudiziale, è utile ottenere l'accertamento definitivo o la documentazione che dimostri la duplicazione dell'imposta; in mancanza di ciò la posizione dell'Amministrazione è solitamente rafforzata.
- La ratio civile dell'indebito (art. 2037 c.c.) è applicabile solo se ricorrono gli elementi dell'arricchimento ingiustificato dell'Amministrazione, valutati alla luce della definitività del credito tributario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 10 lug 2023Sentenza del 10/07/2023 n. 25 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
- Sentenza · 10 lug 2023Sentenza del 10/07/2023 n. 27 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Trento
- Sentenza · 10 lug 2023Sentenza del 10/07/2023 n. 514 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria
- Sentenza · 10 lug 2023Sentenza del 10/07/2023 n. 2105 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
- Sentenza · 10 lug 2023Sentenza del 10/07/2023 n. 2109 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia
- Sentenza · 10 lug 2023Sentenza del 10/07/2023 n. 2587 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →