Sentenza del 10/07/2023 n. 2587 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente aveva chiesto il rimborso dell'IRPEF 2020 (€13.337) ottenibile applicando il regime fiscale agevolato per impatriati ex art.16 d.lgs. 147/2015, avendo trasferito la residenza in Italia e iniziato a lavorare per la filiale italiana del medesimo gruppo. L'Agenzia delle Entrate ha negato il rimborso sostenendo la mancanza di un "collegamento funzionale" tra il trasferimento della residenza (luglio 2019) e l'inizio dell'attività lavorativa in Italia (febbraio 2020), rilevando l'assenza di un pre-accordo o contratto al momento del trasferimento.
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso: ha ritenuto illegittimo il diniego perché la legge non richiede un vincolo temporale o motivazionale tra trasferimento di residenza e inizio dell'attività lavorativa. Ha inoltre considerato provati il trasferimento anagrafico (13 luglio 2019), la cessazione del rapporto lavorativo in Brasile (11 giugno 2019), l'effetto fiscale del trasferimento a decorrere dal 1° gennaio 2020 ai sensi dell'art.2 TUIR e l'inizio dell'attività in Italia il 18 febbraio 2020, giudicando il lasso temporale compatibile con il trasferimento internazionale e le necessità di assestamento. L'atto dell'Agenzia è stato annullato e l'Agenzia condannata al rimborso di €13.337,00; spese di lite compensate.
Norme richiamate
art. 16 d.lgs. 14 settembre 2015, n. 147
Disciplina il regime agevolato per i lavoratori impatriati
Il beneficio richiede che il contribuente non sia stato residente in Italia nei due periodi d'imposta precedenti e che l'attività lavorativa sia prestata prevalentemente in Italia; la norma non impone un requisito temporale minimo tra trasferimento della residenza e inizio dell'attività né l'accertamento dei motivi del trasferimento.
art. 2 TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917)
Definizione di residenza fiscale ai fini IRPEF
Usato per determinare il periodo d'imposta di efficacia del trasferimento di residenza (nel caso, effetto a decorrere dal 1° gennaio 2020).
art. 23 Costituzione
Riserva di legge in materia di imposizioni patrimoniali
Implica che l'amministrazione non può estendere o condizionare l'accesso a benefici fiscali oltre quanto previsto dal legislatore; la prassi amministrativa non può introdurre requisiti non previsti dalla norma.
Massime di principio
- Per accedere al regime degli "impatriati" ex art.16 d.lgs. 147/2015 sono essenziali i requisiti oggettivi previsti dalla norma: non-residenza in Italia nei due anni precedenti e svolgimento prevalente dell'attività lavorativa in Italia; non è necessario dimostrare il motivo soggettivo del trasferimento.
- La norma non richiede un collegamento temporale rigido tra la data di trasferimento della residenza e l'inizio del rapporto di lavoro: brevi intervalli (es. alcuni mesi) tra trasferimento e avvio dell'attività sono compatibili se giustificati dalla comune esperienza (trasloco, adattamento, corsi di lingua, pratiche burocratiche).
- L'amministrazione finanziaria non può aggiungere condizioni non previste dalla legge (art.23 Cost.) come il requisito di un 'pre-accordo' o di un contratto sottoscritto anteriormente al trasferimento anagrafico.
- Elementi di prova utili a dimostrare il diritto al beneficio includono: iscrizione anagrafica in Italia, cessazione del rapporto di lavoro estero, inizio del rapporto di lavoro in Italia, documentazione di attività preparatorie (es. corsi di lingua, attestazioni di trasferimento familiare).
- Se il beneficio viene negato per motivazioni non previste dalla norma, il contribuente può ricorrere e i giudici tendono ad interpretare la legge in modo da tutelare i requisiti oggettivi e prevedibili indicati dal legislatore, riconoscendo il beneficio quando gli elementi fattuali risultano coerenti.
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