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Sentenza

Sentenza del 10/07/2023 n. 2105 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia

Iscrizione a ruolo illegittima con avviso di accertamento annullato

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società aveva impugnato l'avviso di intimazione/iscrizione a ruolo (ruolo n.2018/XXXXXX) sostenendo la nullità per assenza del presupposto impositivo, poiché l'avviso di accertamento IRES/IVA/IRAP che ne costituiva titolo era stato previamente annullato dalla CTP. L'Ufficio ha apelato sostenendo la legittimità dell'iscrizione a ruolo anche in via straordinaria (artt.11 e 15‑bis DPR 602/1973) per il 'fondato pericolo per la riscossione', avendo la società chiesto l'ammissione al concordato. La CTR ha però ritenuto che l'iscrizione sia intervenuta in totale carenza del presupposto impositivo dato che l'atto impositivo era già stato annullato da sentenza di primo grado (provvisoriamente esecutiva), e che l'argomentazione dell'Ufficio circa l'iscrizione straordinaria era tardiva e non risultava motivata nell'atto.

La decisione

La Commissione Regionale di Bari ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente e annullato l'avviso di intimazione/iscrizione a ruolo. L'Agenzia è stata condannata alle spese del grado di appello, liquidate in Euro 10.000,00 oltre accessori di legge. La pronuncia richiama la giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite n.758/2017 e successive) secondo la quale l'annullamento dell'atto impositivo priva di titolo qualsiasi iscrizione a ruolo o cartella anche se la sentenza non è definitiva.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 11

    Consente l'adozione di misure cautelari e iscrizioni straordinarie in presenza di fondato pericolo per la riscossione; tuttavia la Corte sottolinea che tali misure sono legittime solo se fondate su un atto impositivo valido e non già annullato dal giudice tributario.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 15-bis

    Prevede l'iscrizione nei ruoli straordinari per fondato pericolo di perdita della riscossione; interpretata dalla Corte come strumento cautelare che non può sopravvivere se l'atto impositivo presupposto è stato annullato, anche se non in via definitiva.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 15

    Norma richiamata con riferimento ai ruoli provvisori: la sua efficacia è collegata al mantenimento in vita dell'atto impositivo presupposto.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 88

    Richiamato dall'Ufficio con riferimento all'ammissione al passivo con riserva; la Corte osserva che l'eventuale ammissione con riserva non rende legittima un'iscrizione a ruolo fondata su atto già annullato.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 68

    Prevede il diritto al rimborso a favore del contribuente nei casi previsti: la Corte conferma che, se l'iscrizione o cartella è illegittima in conseguenza di sentenza che annulla l'atto impositivo, il contribuente può avere diritto al rimborso anche senza impugnare la cartella.

  • Legge fallimentare, art. 168

    Stabilisce il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari dopo l'ammissione alla procedura concorsuale; l'Ufficio aveva invocato questo divieto per giustificare la propria iscrizione, ma la Corte ha ritenuto che il divieto non legittimi un'iscrizione priva del relativo presupposto impositivo.

  • Codice di procedura civile, art. 100

    Richiamato in relazione all'interesse ad agire: la Corte afferma che la curatela/il contribuente ha interesse a ottenere la dichiarazione di nullità dell'iscrizione a ruolo perché l'annotazione incide sul patrimonio e sulla posizione della massa fallimentare.

  • Cass. SS.UU., sent. n. 758/2017

    Giurisprudenza di legittimità cui la Corte si è conformata: stabilisce che la sentenza che annulla l'atto impositivo, anche se non passata in giudicato, fa venir meno il titolo della pretesa tributaria e rende illegittime le misure di riscossione provvisoria adottate su quel titolo.

Massime di principio

  • Se il giudice tributario annulla l'atto impositivo, tale pronuncia (anche se non definitiva) fa venir meno il titolo della pretesa e rende illegittima qualsiasi iscrizione a ruolo o cartella fondata su quell'atto.
  • L'iscrizione 'straordinaria' ai ruoli ex artt.11 e 15‑bis DPR 602/1973 è una misura cautelare che può essere adottata solo se esiste un atto impositivo valido che ne fondi la legittimità; non può supplire a un atto già annullato.
  • L'Ufficio non può introdurre, solo in sede contenziosa e tardivamente, motivazioni che non risultano dall'atto impositivo originario per giustificare l'iscrizione a ruolo; la motivazione deve sussistere al momento dell'adozione dell'atto.
  • La curatela o il contribuente hanno interesse a impugnare/iscrivere la nullità dell'iscrizione a ruolo anche in sede fallimentare, perché l'annotazione incide sul patrimonio e può influire sul passivo della procedura.
  • La sentenza favorevole al contribuente può determinare il diritto al rimborso (art.68 D.Lgs.546/1992) anche senza impugnare la successiva cartella di pagamento, quando l'iscrizione sia risultata illegittima per mancanza del presupposto.
  • L'esistenza di una procedura concorsuale (concordato/fallimento) non autorizza automaticamente l'Ufficio a iscrivere a ruolo somme fondate su atti già annullati; il divieto di esecuzioni non trasforma in valido un titolo già decaduto.
  • In caso di soccombenza dell'Amministrazione finanziaria, le spese sono normalmente addebitate all'Ufficio, anche in appello, quando la giurisprudenza consolidata al momento del gravame già supporti la posizione del contribuente.

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