Cassazione Penale, Sentenza n. 41430/2023 del 12/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione proposto dall'avv. Raffaele Giacomucci ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., per vizio di motivazione: si censura che la Corte territoriale, senza idonea argomentazione, ha rigettato la richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale svolta in primo grado.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato sul punto della rinnovazione dell'istruttoria, confermando la motivazione dei giudici di merito circa la responsabilità penale dell'imputata. Tuttavia ha rilevato un vizio relativo al trattamento sanzionatorio: i reati contestati (artt. 582 e 612 c.p.) rientrano nella competenza funzionale del giudice di pace, per cui l'applicazione della pena della reclusione è illegale. Di conseguenza la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e ha disposto il rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per il nuovo giudizio sul punto.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
richiamato nel testo come titolo del motivo di ricorso
Norma sui motivi di cassazione, qui utilizzata per censurare la presunta carenza di motivazione nella decisione di merito; la Corte ha ritenuto il motivo manifestamente infondato
reati contestati all'imputata
I fatti sono stati qualificati sotto questi articoli; la Corte ha ritenuto accertata la responsabilità dell'imputata in ordine a tali reati
Sez. 2, n. 24411 del 09/06/2010, Calandra, Rv 247856
richiamata per il principio relativo alla competenza del giudice di pace e all'illegittimità della pena detentiva
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce che quando il fatto rientra nella competenza del giudice di pace non può essere inflitta la pena della reclusione
Sez. 5, n. 13589 del 19/02/2015, B., Rv. 262943
richiamata in tema di incidenza della pronuncia del Tribunale e della Corte d'Appello sulla questione della competenza
Principio che la circostanza che la sentenza sia stata pronunciata dal Tribunale e confermata in appello non elimina il problema della incompetenza per materia/pena se non sussiste connessione con reati punibili con pene tradizionali
Massime di principio
- Per contestare in Cassazione la motivazione di merito (art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.) è necessario indicare profili specifici e dimostrare l'insufficienza o la contraddittorietà della motivazione; le censure meramente generiche sono spesso ritenute manifestamente infondate
- Se la qualificazione del fatto rientra nella competenza funzionale del giudice di pace, non può essere inflitta la pena della reclusione: l'illegalità della pena è vizio correggibile in Cassazione anche se non incide sulla responsabilità sostanziale
- La Corte di Cassazione può confermare la valutazione di responsabilità ma annullare la sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio quando emerga un vizio di competenza o di illegittimità della pena applicata
- L'annullamento parziale per vizio di pena comporta di regola il rinvio per nuovo giudizio sul punto, a diversa sezione territoriale se opportuno (qui: Corte d'Appello di Perugia)
- La pronuncia del Tribunale e la conferma in appello non escludono la possibilità che la Cassazione rilevi d'ufficio o su ricorso vizi di diritto relativi alla competenza o alla legalità della pena, specie in assenza di connessione con reati più gravi
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