Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22275/2023 del 25/07/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del giudice di pace che, dopo la cessazione della materia del contendere nel giudizio di opposizione avverso un decreto di espulsione poi revocato in autotutela, aveva compensato integralmente le spese processuali maturate nel pregresso grado di legittimità. Con l'unico motivo deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92, comma 2, c.p.c., sostenendo che la compensazione fosse illegittima perché l'art. 92 c.p.c., come risultante dalla modifica del 2014 e dalla sentenza costituzionale n. 77/2018, consente la compensazione solo in ipotesi tipizzate o in presenza di gravi ed eccezionali ragioni adeguatamente motivate, non ricorrenti nel caso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo, precisando però che la questione spese andava letta alla luce del regime del patrocinio a spese dello Stato: la parte ammessa al patrocinio, in un giudizio in cui soccombe un'amministrazione statale, non ha diritto alla condanna dell'amministrazione al pagamento delle spese processuali né, correlativamente, può dolersi della loro compensazione. In tale ipotesi, il compenso e le spese del difensore devono essere liquidati dal giudice del procedimento ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115/2002 su istanza, mentre non trova applicazione l'art. 133 del medesimo d.P.R. per la condanna in favore dello Stato della parte non ammessa. Nulla è stato disposto per le spese del giudizio di cassazione, per mancata difesa della resistente. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come parametro sulla regola della soccombenza, ma non ritenuto decisivo nel caso concreto per la disciplina speciale del patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    La Corte richiama il testo vigente dopo la riforma del 2014 e la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018, ma osserva che la doglianza sulla compensazione è comunque priva di interesse/legittimazione nel regime del patrocinio a spese dello Stato.

  • art. 82 d.P.R. n. 115/2002

    Il compenso e le spese spettanti al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato devono essere liquidati dal giudice del procedimento su istanza, non mediante condanna alle spese della controparte.

  • art. 133 d.P.R. n. 115/2002

    Non è applicabile all'ipotesi in cui una parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ottenga una decisione favorevole contro un'amministrazione statale soccombente; non va quindi disposta la condanna alle spese in favore dello Stato nei termini evocati dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato come parametro di calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • d.l. n. 132/2014

    Richiamato per la modifica dell'art. 92, comma 2, c.p.c. in tema di compensazione delle spese.

  • l. n. 162/2014

    Legge di conversione del d.l. n. 132/2014, richiamata quale fonte della disciplina della compensazione delle spese.

  • l. n. 228/2012

    Richiamata per l'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • Corte cost. n. 77/2018

    Richiamata per la declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell'art. 92, comma 2, c.p.c. e per la riapertura delle ipotesi di compensazione anche ad altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.

  • Cass. n. 18583 del 2012

    Citata a sostegno del principio secondo cui, nel patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione dei compensi avviene ex art. 82 d.P.R. n. 115/2002.

  • Cass. n. 30876 del 2018

    Citata in continuità con il principio sulla liquidazione dei compensi del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

  • Cass. n. 19299 del 2021

    Citata a conferma dell'orientamento sul regime delle spese nel patrocinio a spese dello Stato.

  • Cass. S.U. n. 24413 del 2021

    Citata come arresto conforme in tema di spese e patrocinio a spese dello Stato.

Massime di principio

  • Quando una parte è ammessa al patrocinio a spese dello Stato e la controparte è un'amministrazione statale soccombente, il giudice non deve regolare le spese mediante condanna o compensazione tra le parti, perché il difensore della parte ammessa va pagato tramite la specifica procedura di liquidazione prevista dall'art. 82 del d.P.R. n. 115/2002.
  • In tale ipotesi la parte ammessa non ha interesse né legittimazione a dolersi della compensazione delle spese disposta dal giudice di merito, poiché non le spetta, in via ordinaria, la condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
  • La disciplina generale dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 92, comma 2, c.p.c. sulla soccombenza e sulla compensazione opera solo nei limiti compatibili con il regime speciale del patrocinio a spese dello Stato.
  • La liquidazione dei compensi e delle spese del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato segue un meccanismo autonomo rispetto alla condanna alle spese di lite, e non può essere sostituita da una statuizione di compensazione.
  • La pronuncia sul contributo unificato ulteriore ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 costituisce conseguenza processuale accessoria del rigetto del ricorso, ove ne ricorrano i presupposti.

Come è indicizzato

MaterieSpese di lite
RamiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.