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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47046/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che rigettava la sua istanza di riparazione per ingiusta detenzione ex art. 314 cod.proc.pen., deducendo: (i) inosservanza ed errata applicazione dell'art. 314 e vizio di motivazione perché la Corte di appello, a suo avviso, era entrata nel merito rivalutando le intercettazioni e ritenendolo parte della struttura di narcotrafficanti, nonostante l'assoluzione in sede di merito; (ii) violazione del principio secondo cui il silenzio in sede di interrogatorio ("facoltà di non rispondere") non può essere valorizzato negativamente ai fini della riparazione per ingiusta detenzione. Chiedeva l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto corretta e congrua la motivazione della Corte territoriale che, con valutazione ex ante autonoma rispetto al giudizio di merito, ha valutato tutti gli elementi probatori utilizzabili e ha ritenuto che la condotta del ricorrente, pur non integrando il reato, fosse macroscopicamente imprudente e idonea a concorrere a creare la falsa apparenza della configurabilità dell'illecito (attività logistica per narcotrafficanti: conversazioni ripetute in linguaggio cifrato, procurare corrieri, alloggi, schede telefoniche, pagamenti e consegne). La Corte ha inoltre precisato che il riferimento al silenzio dell'imputato non assume rilievo decisivo posto che gli altri elementi erano già sufficienti a motivare il rigetto; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Regola il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione e prevede che la riparazione non sia dovuta se la persona ha concorso con dolo o colpa grave a dare causa alla misura. La Corte interpreta la "colpa grave" come condotta che, valutata ex ante con riferimento agli elementi disponibili all'epoca, abbia creato la falsa apparenza della configurabilità del reato, anche se tale condotta non integri di per sé un reato.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: viene richiamata quale illecito la cui apparente configurabilità è stata ritenuta dalla Corte come causa della misura cautelare (nell'analisi ex ante della condotta del ricorrente).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede le spese del giudizio di cassazione: applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione per ingiusta detenzione il giudice effettua una valutazione ex ante autonoma rispetto al processo di merito: non deve accertare la commissione di reato, ma se la condotta dell'interessato abbia creato la falsa apparenza di illecito che ha giustificato la misura cautelare.
  • La "colpa grave" ai fini dell'art. 314 non richiede che la condotta integri un reato: è sufficiente che, in termini eclatanti o macroscopici, imprudenza, negligenza o comportamenti omissivi abbiano concorso a dare motivo/legittimazione all'intervento dell'autorità.
  • Il giudice può utilizzare tutti gli elementi probatori disponibili all'epoca delle indagini, purché non siano stati espressamente dichiarati inutilizzabili in dibattimento; la valutazione deve tener conto del quadro indiziario sul quale si è fondato il titolo cautelare.
  • Il silenzio dell'indagato (esercizio della "facoltà di non rispondere") non può da solo giustificare il rigetto della domanda di riparazione, ma può essere considerato insieme ad altri elementi; se altri elementi sono già sufficienti, il riferimento al silenzio non invalida la decisione.
  • Comportamenti di tipo logistico (organizzazione di corrieri, procure di biglietti, alloggi, schede telefoniche, pagamenti) e l'uso di linguaggio cifrato possono essere valutati, in un quadro indiziario, come idonei a creare la falsa apparenza di partecipazione ad attività di narcotraffico.

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