Salta al contenuto
Parere

Parere n. 619/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal signor -OMISSIS- contro il Ministero dell’interno per l’annullamento del provvedimento k10/678368 del 22 settembre 20202 di diniego di concessione della cittadinanza italiana;

Giustizia amministrativa202400468

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del diniego di concessione della cittadinanza italiana adottato ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992.

Esito

INTERLOCUTORIO

La questione giuridica

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha respinto la sua domanda di concessione della cittadinanza italiana, deducendo la violazione e falsa applicazione dell'art. 9, lettera f), della legge n. 91/1992. Il diniego è stato fondato sull'esistenza di un decreto penale di condanna, divenuto esecutivo nel 2014, per omesso versamento continuato di ritenute previdenziali e assistenziali, nonché sulla dichiarazione resa dal richiedente circa l'assenza di condanne penali e sulla ritenuta sintomaticità della condanna rispetto alla sua integrazione nel tessuto sociale italiano. Il ricorrente ha allegato di non avere avuto conoscenza del decreto penale, di avere prodotto certificati penali e dei carichi pendenti privi di annotazioni, di avere rateizzato e integralmente saldato il debito previdenziale e di essere stabilmente residente in Italia da oltre quindici anni, con famiglia, lavoro a tempo indeterminato e piena integrazione socio-lavorativa. La questione centrale riguarda la necessità di valutare specificamente tali circostanze, in particolare la rateizzazione e l'estinzione del debito, ai fini della concessione della cittadinanza.

Il parere

La Sezione non ha definito il ricorso nel merito e ha disposto un supplemento istruttorio. Il Ministero dell'interno dovrà acquisire dal ricorrente, entro 60 giorni dalla comunicazione del parere, la documentazione relativa alla rateizzazione e all'estinzione del debito previdenziale e dovrà predisporre una relazione integrativa, valutando espressamente la rilevanza di tali fatti ai fini della domanda di cittadinanza. La relazione dovrà essere previamente trasmessa al ricorrente, al quale dovrà essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni per eventuali osservazioni e controdeduzioni. La trattazione è stata rinviata a un'adunanza da fissarsi nel terzo trimestre del 2026.

Osservazioni

Condanna penale e omesso versamento di ritenute previdenziali

Il diniego richiama il decreto penale di condanna per omesso versamento di ritenute previdenziali e assistenziali, ma il ricorrente ha dedotto di avere tempestivamente rateizzato e successivamente integralmente estinto il debito. Il Ministero dovrà acquisire la relativa documentazione e valutare espressamente tali circostanze.

Integrazione sociale e lavorativa

Il ricorrente ha allegato una stabile permanenza in Italia da oltre quindici anni, un nucleo familiare stabile e un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. La relazione integrativa dovrà riferire anche sulla rilevanza di tali elementi rispetto alla valutazione complessiva richiesta per la concessione della cittadinanza.

Dichiarazione sull'assenza di condanne penali

Il provvedimento ha valorizzato la dichiarazione resa dal ricorrente circa l'assenza di condanne penali. Dovrà essere considerata la deduzione secondo cui il decreto penale non sarebbe stato conosciuto dall'interessato e i certificati penali e dei carichi pendenti allegati alla domanda erano privi di annotazioni.

Contraddittorio procedimentale sulla relazione integrativa

La relazione ministeriale integrativa dovrà essere previamente inviata al ricorrente e dovrà essergli concesso un termine non inferiore a 20 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.

Norme richiamate

  • art. 9, comma 1, lettera f), legge 5 febbraio 1992, n. 91

    concessione della cittadinanza italiana

    La valutazione della domanda di cittadinanza deve tenere conto degli elementi rilevanti relativi alla condotta del richiedente, alla condanna penale e al complessivo grado di integrazione, con necessità di esaminare anche la documentata estinzione del debito previdenziale.

  • art. 81 c.p.

    Richiamato quale disposizione contestata nel decreto penale di condanna.

  • art. 2 d.l. 12 settembre 1983, n. 463

    omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali

    Richiamato quale base normativa del reato per il quale è stato emesso il decreto penale di condanna.

  • d.P.R. 1199/1971

    ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

    Costituisce il quadro normativo del rimedio straordinario oggetto del parere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    oscuramento dei dati personali

    Richiamato per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

    Richiamato, insieme alla normativa nazionale, quale presupposto per la tutela dei dati identificativi dell'interessato.

Massime di principio

  • Nel procedimento di concessione della cittadinanza italiana, l'esistenza di una condanna penale non esonera l'amministrazione dall'esaminare concretamente la natura del reato, la condotta successiva dell'interessato e gli ulteriori elementi indicativi della sua integrazione sociale e lavorativa.
  • Quando il diniego di cittadinanza valorizza un illecito derivante dall'omesso versamento di contributi o ritenute, l'amministrazione deve valutare specificamente la rateizzazione e l'integrale estinzione del debito, ove dedotte e documentate dall'interessato.
  • L'amministrazione non può fondare compiutamente il diniego su circostanze controverse o sopravvenientemente documentate senza acquisire la relativa prova e senza consentire al richiedente di interloquire sulla relazione istruttoria integrativa.
  • La mancata conoscenza di un decreto penale e la produzione di certificati penali privi di annotazioni costituiscono circostanze rilevanti per la valutazione della dichiarazione resa nella domanda di cittadinanza e devono essere esaminate dall'amministrazione.

Diniego di cittadinanza italiana e supplemento istruttorio

Il parere riguarda un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un cittadino straniero contro il Ministero dell'interno, avverso il diniego della concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. La Sezione non ha definito il ricorso, ritenendo necessari ulteriori accertamenti istruttori.

Motivazione del diniego

Il Ministero aveva respinto la domanda sulla base di un decreto penale di condanna, emesso nel 2014 e divenuto esecutivo il 15 aprile 2014, relativo all'omesso versamento continuato di ritenute previdenziali e assistenziali per gli anni 2009-2010. Il provvedimento aveva inoltre valorizzato la dichiarazione dell'interessato circa l'assenza di condanne penali e aveva ritenuto la condanna sintomatica di una mancata integrazione nel tessuto sociale italiano.

Deduzioni del ricorrente

Il ricorrente ha sostenuto di non avere mai avuto conoscenza del decreto penale, notificato presso un indirizzo nel quale risultava irreperibile. Ha inoltre evidenziato di avere allegato alla domanda certificati penali e dei carichi pendenti privi di annotazioni, di avere rateizzato tempestivamente il debito previdenziale e di averlo successivamente integralmente saldato. Ha infine rappresentato la propria stabile residenza in Italia da oltre quindici anni, la presenza di un nucleo familiare stabile, lo svolgimento di un lavoro a tempo indeterminato e la piena integrazione socio-lavorativa.

Valutazioni della Sezione

La Sezione ha rilevato che il reato riguarda l'omesso versamento di ritenute previdenziali da parte di un piccolo imprenditore e che, secondo quanto dedotto, il debito sarebbe stato rateizzato ed estinto, con la conseguenza che il ricorrente risulterebbe persino creditore nei confronti dell'erario. Su tali profili non risultava tuttavia effettuata alcuna valutazione da parte dell'amministrazione.

La Sezione ha quindi ritenuto necessario acquisire la documentazione relativa alla rateizzazione e all'estinzione del debito e ottenere dal Ministero una valutazione integrativa sia di tali circostanze sia degli ulteriori elementi prospettati dal ricorrente, compresa la sua situazione di integrazione sociale e lavorativa e la dedotta mancata conoscenza del decreto penale.

Incombenti istruttori e contraddittorio

Il Ministero dovrà acquisire dal ricorrente la documentazione entro 60 giorni dalla comunicazione del parere e trasmettere una relazione integrativa. Prima della conclusione dell'istruttoria, la relazione dovrà essere inviata al ricorrente, al quale dovrà essere concesso un termine non inferiore a 20 giorni per presentare osservazioni e controdeduzioni.

Esito del procedimento consultivo

Il parere ha natura interlocutoria. La Sezione ha disposto gli incombenti istruttori e rinviato la trattazione del ricorso a un'adunanza da fissare nel terzo trimestre del 2026. È stata inoltre disposta la trasmissione del parere al Ministero e al ricorrente e l'oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare le parti, ai sensi dell'art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 196/2003 e dell'art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaPartecipazione al procedimento
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPartecipazione procedimentalePonderazione degli interessi e interesse pubblico

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.