Sentenza n. 84/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’annullamento - della decisione del Difensore Civico Regionale-OMISSIS- del -OMISSIS-, notificata in data -OMISSIS-, recante il rigetto dell’istanza di riesame del diniego tacito di accesso documentale opposto dal Comune di Balsorano; - della nota del Comune di Balsorano prot. -OMISSIS-, con la quale è stato negato l’accesso documentale richiesto con istanze del -OMISSIS- e del -OMISSIS-; - del silenzio diniego formatosi sull’istanza di accesso documentale presentata al Comune di Capistrello in data -OMISSIS- e del successivo rigetto implicito dell’istanza di riesame presentata al Difensore Civico Regionale (pratica-OMISSIS-); - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale; e per l’accertamento del diritto di prendere visione ed estrarre copia di tutta la documentazione richiesta al Comune di Balsorano con le istanze del -OMISSIS- e del -OMISSIS- e al Comune di Capistrello con l’istanza del -OMISSIS-, con conseguente ordine di esibizione, a carico delle amministrazioni resistenti, di tutta la documentazione richiesta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decisione del Difensore Civico Regionale di rigetto del riesame del diniego tacito di accesso opposto dal Comune di Balsorano e silenzio-rigetto sul riesame del diniego tacito opposto dal Comune di Capistrello
Esito
Favorevole al resistente (comuni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto, ai sensi dell'art. 116 c.p.a., un unico ricorso contro due distinte vicende di accesso documentale. La prima riguardava il diniego tacito formatosi sulle istanze rivolte al Comune di Balsorano, aventi a oggetto documentazione relativa all'OIV/Nucleo di valutazione, ai fondi per le risorse decentrate, alla contrattazione integrativa, alla performance e alla liquidazione di emolumenti e indennità; il diniego era stato sottoposto al riesame del Difensore Civico Regionale, che lo aveva respinto per carenza di interesse qualificato. La seconda riguardava un'istanza analoga rivolta al Comune di Capistrello, rimasta senza risposta, nonché il successivo silenzio del Difensore Civico Regionale sull'istanza di riesame. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, la disparità di trattamento rispetto a un diverso Comune, l'illegittimità della valutazione dell'utilità probatoria dei documenti richiesti e l'illegittimità dell'inerzia del Difensore Civico, chiedendo l'accertamento del diritto di accesso e l'ordine di esibizione. Il Comune di Balsorano eccepiva preliminarmente l'inammissibilità del ricorso cumulativo, la mancata notificazione al Difensore Civico Regionale e l'omessa impugnazione del diniego tacito comunale. Il TAR ha esaminato e accolto l'eccezione relativa al ricorso cumulativo, ritenendola assorbente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso senza esaminare il merito delle pretese di accesso. Ha ritenuto che, anche nel rito speciale ex art. 116 c.p.a., strutturato secondo il modello impugnatorio, la regola sia l'impugnazione di un solo provvedimento, con possibilità di cumulare più domande soltanto quando tra gli atti impugnati sussista una connessione procedimentale o funzionale rigorosa. Nel caso concreto erano stati riuniti atti diversi: due decisioni del Difensore Civico Regionale, una espressa e una tacita, relative a dinieghi formatisi su istanze diverse, rivolte a due Comuni diversi e adottate all'esito di procedimenti distinti. Mancava una connessione procedimentale, anche perché i vizi dedotti non erano omogenei. Non sussisteva neppure connessione funzionale: la circostanza che il ricorrente perseguisse un unico bene della vita, consistente nell'acquisizione dei documenti per esercitare il diritto di difesa in un medesimo procedimento penale, rileva per l'interesse a ricorrere ma non dimostra l'unicità delle domande né giustifica il ricorso cumulativo. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al Comune di Balsorano 1.000 euro oltre accessori; nulla è stato liquidato in favore del Comune di Capistrello, non costituito.
Norme richiamate
Disciplina il diritto di accesso documentale esercitato dal ricorrente; la controversia riguardava l'accertamento della sussistenza del diritto di ostensione.
Prevede il riesame, da parte del Difensore Civico Regionale, del diniego o del differimento dell'accesso; nel caso concreto il riesame ha avuto esito espresso per una vicenda e tacito per l'altra.
Consente la proposizione nello stesso giudizio di più domande connesse; la norma non introduce una generale facoltà di cumulo svincolata da una rigorosa connessione tra gli atti e le controversie.
Disciplina il rito speciale in materia di accesso, che, pur avendo a oggetto l'accertamento del diritto di accesso, conserva struttura impugnatoria e soggiace alle regole sul ricorso cumulativo.
Ha consentito al ricorrente di stare in giudizio personalmente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel rito speciale sull'accesso documentale ex art. 116 c.p.a., pur essendo la domanda diretta all'accertamento del diritto di accesso, il giudizio conserva struttura impugnatoria; pertanto, la regola generale è che ciascun ricorso abbia a oggetto un solo provvedimento, salvo il rigoroso accertamento di una connessione procedimentale o funzionale tra gli atti impugnati.
- Il ricorso cumulativo nel processo amministrativo è ammissibile solo quando tra i provvedimenti impugnati sussista una connessione procedimentale o funzionale effettiva e rigorosa, tale da evitare la confusione di controversie distinte e l'abuso dello strumento processuale.
- La circostanza che più domande di accesso siano finalizzate alla soddisfazione di un unico bene della vita, come la raccolta di documenti per la difesa in un medesimo procedimento, può rilevare ai fini dell'interesse a ricorrere, ma non è di per sé sufficiente a dimostrare l'unicità delle domande o la connessione funzionale necessaria per il ricorso cumulativo.
- Quando un unico ricorso riunisce impugnazioni relative a dinieghi di accesso formatisi in procedimenti diversi, riguardanti istanze rivolte ad amministrazioni diverse e accompagnate da censure non omogenee, il ricorso cumulativo è inammissibile in assenza di ulteriori ragioni concrete che giustifichino la trattazione congiunta.
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