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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 22601/2024 del 09/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Consorzio impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la debenza dell'IMU per l'anno 2015 su quattro lotti. Il primo motivo deduceva violazione dell'art.7, comma 1, lett. a) d.lgs. 504/1992 e dell'art.9, comma 8 d.lgs. 23/2011 sostenendo che, per il 2015, il Consorzio era composto esclusivamente da enti pubblici esenti e che gli immobili erano destinati esclusivamente a fini istituzionali. Il secondo motivo censurava gli accertamenti di fatto dell'appello relativi alle assegnazioni/trasferimenti dei lotti (n.1, 6, 9, 10), deducendo che, al contrario, risultavano assegnati o trasferiti a terzi soggetti che dovevano essere considerati obbligati tributari o che escludevano la responsabilità del Consorzio.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'esenzione IMU per i consorzi richiede due presupposti cumulativi (i consorziati devono essere individualmente esenti e gli immobili devono essere destinati esclusivamente a compiti istituzionali) e ha confermato che il Consorzio, nel periodo contestato, aveva svolto attività di natura economica (beni-merce, locazioni/assegnazioni) che escludono l'esenzione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per vizio di autosufficienza e per lamentare fatti valutati dal giudice del merito senza indicare specifiche violazioni delle regole di interpretazione contrattuale; le valutazioni di fatto della C.T.R. sulle riassegnazioni, sui trasferimenti e sulla natura degli atti (preliminare di vendita risolto, trasferimento di proprietà registrato il 3/6/2016, ecc.) non sono state adeguatamente censurate. Il Consorzio è stato condannato alle spese di giudizio e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto.

Norme richiamate

  • d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, art. 7, comma 1, lett. a)

    L'esenzione si applica solo agli immobili posseduti dai consorzi destinati esclusivamente all'espletamento di compiti istituzionali; non si estende ad attività economiche o locazioni rese a terzi dietro corrispettivo.

  • d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, art. 9, comma 8

    "Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonchè gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali"

    Ribadisce il criterio dell'esclusiva destinazione a compiti istituzionali; la Corte applica questa norma per escludere l'esenzione quando vi siano attività di natura economica.

  • legge 23 dicembre 2005 n. 289, art. 31, comma 18

    "l'esenzione degli immobili destinati ai compiti istituzionali posseduti dai consorzi tra enti territoriali, prevista dal d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 7, comma 1, lett. a) ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, deve intendersi applicabile anche ai consorzi tra enti territoriali e tra enti che siano individualmente esenti ai sensi della stessa disposizione"

    Norma interpretativa che conferma l'ambito dell'esenzione: applicabile solo se i consorziati sono individualmente esenti e l'immobile è destinato esclusivamente a compiti istituzionali.

  • d.lgs. 2 settembre 1997 n. 546, art. 36

    Richiamato nei motivi di cassazione (atto di rimessione/memorie): concerne profili procedurali e regolamentazione del procedimento dinanzi alla Commissione tributaria; qui evocato nella contestazione di violazioni procedurali e di diritto.

  • d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, art. 1

    Riferito in censura come quadro normativo generale sull'imposizione, ma la Corte ha valutato che le questioni sollevate attengono a fatti e alla natura dell'attività del consorzio.

  • d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23, art. 8

    Citato nel secondo motivo; la Corte ha ritenuto che la censura fosse in realtà una critica a valutazioni di fatto non adeguatamente specificata per la cassazione.

  • codice civile, artt. 1362 e ss.

    Richiamati in relazione ai principi di interpretazione contrattuale: la Corte ha osservato che il ricorrente non ha specificamente indicato la violazione dei canoni legali di interpretazione necessari per censurare la lettura data dal giudice del merito al preliminare.

  • D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1-quater

    Applicato in ordine all'aggravio del contributo unificato; la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento, così come modificato dalla legge n. 228/2012.

Massime di principio

  • L'onere della prova spetta al consorzio che invoca l'esenzione: deve dimostrare sia la composizione soggettiva (consorziati individualmente esenti) sia l'elemento oggettivo (destinazione esclusiva degli immobili a compiti istituzionali).
  • L'esenzione IMU non copre attività di natura commerciale o economica svolte dal consorzio (es. beni-merce, locazioni a terzi con corrispettivo): tali attività escludono la 'destinazione esclusiva' richiesta dalla norma.
  • La mera appartenenza potenziale di privati al consorzio non è decisiva: rileva la composizione effettiva nel periodo d'imposta contestato.
  • Attribuzioni/assegnazioni a terzi possono modificare la soggettività passiva, ma questa valutazione è di fatto e deve essere specificamente contestata in cassazione con documenti e censure puntuali (principio di autosufficienza).
  • In cassazione non è sufficiente contestare valutazioni di fatto in termini generici: occorre indicare violazioni normative specifiche (es. regole di interpretazione contrattuale) e produrre autosufficientemente gli elementi documentali richiamati.
  • Se il giudice di merito interpreta un contratto (es. preliminare di vendita) e questa interpretazione non è criticata mostrando il vizio nei canoni di interpretazione, la censura è inammissibile.
  • In caso di soccombenza la parte perdente è condannata alle spese e il giudice può ordinare pagamenti aggiuntivi (es. contributo unificato supplementare) se ricorrono i presupposti normativi.

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