Cassazione Civile, Ordinanza n. 20155/2022 del 22/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia riguardava un'area sita nel Comune di Cattolica Eraclea, censita al catasto, sulla quale insisteva un distributore di carburante. La società proprietaria aveva chiesto e ottenuto in primo grado il rilascio dell'area da parte del socio occupante, ritenuto privo di titolo; era stata invece respinta la domanda risarcitoria della società, mentre il socio aveva prospettato di avere un diritto di uso esclusivo del suolo, fondato anche su atti e vicende societarie e familiari. In appello, la decisione di primo grado era stata confermata. Nel ricorso per cassazione il socio ha dedotto sei motivi: 1) illegittimità del mancato esame o della declaratoria di inammissibilità di documenti prodotti in appello, perché formatisi dopo il primo grado; 2) erroneo diniego del suo diritto all'uso esclusivo dell'area e omesso rilievo di un giudicato esterno; 3) erronea declaratoria di inammissibilità della domanda, asseritamente riconvenzionale, di rilascio dell'area in favore della società, proposta per la prima volta in appello; 4) e 5) errata esclusione dell'improcedibilità della domanda della società e del suo diritto al risarcimento per la revoca del consenso, sul presupposto che sarebbe stata necessaria una delibera unanime dei soci; 6) erronea statuizione sulle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi relativi alle produzioni documentali, al preteso diritto di uso esclusivo, alla questione delle spese, nonché i motivi sulla revoca del consenso e sul risarcimento, osservando che le censure non dimostravano la decisività dei documenti prodotti, miravano a una rivalutazione del merito non consentita in cassazione, non si confrontavano con le rationes decidendi della sentenza impugnata o sollevavano questioni nuove in appello. È stato giudicato infondato il motivo relativo alla domanda di rilascio dell'area in favore della società, perché la domanda formulata in primo grado non conteneva in realtà una specifica richiesta di rilascio, ma una diversa istanza di destinazione dei beni a uso agrario. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
In appello sono producibili nuovi documenti formatisi dopo la conclusione del primo grado, ma la parte che denuncia la violazione della norma deve anche dimostrare la rilevanza della produzione omessa o contestata, o tale rilevanza deve emergere dagli atti.
Richiamato solo per dare conto del deposito delle memorie; non incide sulla ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la deduzione di un vizio relativo all'ammissione o valutazione di documenti prodotti in appello richiede che il ricorrente indichi specificamente la decisività del documento, non essendo sufficiente allegarne la mera esistenza o la formazione successiva al primo grado.
- La Corte di cassazione non può essere investita di una rivalutazione del merito o delle risultanze probatorie: le censure che si risolvono in una diversa lettura del materiale istruttorio sono inammissibili.
- Il ricorso per cassazione deve confrontarsi con tutte le rationes decidendi della sentenza impugnata: se le censure non attaccano la specifica base logica della decisione, il motivo è inammissibile.
- Una domanda proposta in appello è inammissibile se non trova effettivo supporto nel contenuto della domanda formulata in primo grado; la qualificazione della domanda dipende dal suo tenore letterale e sostanziale, non dalla sua etichetta processuale.
- In tema di spese processuali, il controllo di legittimità è limitato alla verifica del rispetto del principio della soccombenza e non consente di sindacare la discrezionalità del giudice di merito nella compensazione o nella liquidazione, salvo violazione dei limiti legali.
Come è indicizzato
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