Cassazione Penale, Ordinanza n. 25279/2025 del 09/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha rideterminato la pena nei confronti di un imputato ritenuto responsabile del reato di detenzione e cessione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La rideterminazione è avvenuta accogliendo il concordato proposto dalle parti in udienza ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. Avverso tale sentenza l'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo contemporaneamente violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla entità della pena inflitta. La censura non investiva la formazione del consenso al concordato, né il contenuto difforme della decisione rispetto all'accordo, ma solo la quantificazione sanzionatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, contro la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., sono deducibili in cassazione solo determinati vizi: quelli attinenti alla formazione della volontà della parte di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia del giudice. Sono invece inammissibili le doglianze sui motivi rinunciati, sulla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e sui vizi della determinazione della pena, salvo che la sanzione risulti illegalmente determinata, cioè fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge. Nel caso concreto la censura riguardava solo la misura della pena e non la sua illegalità; pertanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000 alla Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa.
Norme richiamate
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/1990
norma incriminatrice posta a fondamento della contestazione per reati in materia di stupefacenti; nel provvedimento è solo richiamata come titolo del reato contestato.
disciplina il concordato in appello; contro la sentenza emessa a seguito di tale procedimento sono proponibili in cassazione solo censure specifiche relative alla formazione del consenso, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo.
consente la declaratoria di inammissibilità del ricorso con procedura de plano.
richiamato come profilo non deducibile con successo nel ricorso avverso sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., salvo i limiti indicati dalla giurisprudenza citata.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
richiamata per la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in assenza di elementi che escludano la colpa del ricorrente.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione avverso la sentenza emessa a seguito di concordato in appello, l'impugnazione è ammissibile solo per vizi inerenti alla formazione del consenso dell'imputato, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e decisione del giudice.
- Sono inammissibili le censure che attaccano la determinazione della pena quando non si alleghi una vera e propria illegalità della sanzione, ossia una pena fuori dai limiti edittali o comunque diversa da quella prevista dalla legge.
- La procedura di concordato in appello comporta una limitazione del sindacato di legittimità sui motivi di ricorso, con preclusione delle doglianze estranee al perimetro tipico dell'art. 599-bis c.p.p.
- In caso di ricorso inammissibile non sorretto da assenza di colpa, è dovuta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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