Cassazione Civile, Ordinanza n. 26117/2023 del 07/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (danneggiati)
La controversia
La controversia trae origine da un sinistro stradale mortale. In sede di rinvio, la Corte d'appello di Genova aveva condannato in solido il ricorrente e un altro soggetto al risarcimento dei danni derivanti dalla morte di una persona, liquidando somme a favore della coniuge, del figlio e della madre della vittima, oltre accessori e spese. Avverso tale decisione il ricorrente aveva proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Tuttavia, prima della decisione, ha notificato ai controricorrenti istanza di rinuncia al giudizio, e questi hanno accettato la rinuncia.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato i motivi di ricorso perché, a seguito della rinuncia al ricorso notificata dal ricorrente e dell'accettazione della rinuncia da parte dei controricorrenti, ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha inoltre disposto la compensazione integrale delle spese. Ha escluso l'applicazione del contributo unificato დამატivo di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando il principio secondo cui tale previsione non opera in caso di estinzione non originaria.
Norme richiamate
la Corte ha deciso il ricorso in camera di consiglio richiamando il rito camerale indicato nel testo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
la Corte ha ritenuto che la disposizione non si applica quando l'estinzione del giudizio non è originaria, richiamando un precedente di legittimità
Massime di principio
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione e la rinuncia è accettata dalle controparti, la Corte dichiara l'estinzione del giudizio senza esaminare i motivi di ricorso.
- In caso di estinzione del giudizio di legittimità per rinuncia accettata, le spese possono essere integralmente compensate in considerazione dell'esito della lite.
- La previsione del contributo unificato aggiuntivo non si applica all'estinzione non originaria del giudizio di cassazione.
Come è indicizzato
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